Art. 8
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del trattamento economico risultanti
dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di
fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli
3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2008 - 2009.
Agli effetti dell'indennita' di fine rapporto, nonche' di quella
prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.