Art. 2
Decorrenza
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di
controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo
ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in
applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli
amministratori e dei sindaci eletti.