Art. 3
Societa' a controllo pubblico
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e
modalita' di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare
in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza
con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza
sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei
provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei componenti
decaduti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2359, commi primo e secondo, del
codice civile e' il seguente:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in
cui un'altra societa' dispone della maggioranza di voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in
cui un'altra socie dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri
1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti
a socie controllate, a societa' fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di
terzi.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O., e' il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione d Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».