Art. 2 
 
Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
  151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita' 
 
  1. All'articolo 16 del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma  1
e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nel caso di interruzione spontanea  o  terapeutica  della
gravidanza successiva al 180° giorno  dall'inizio  della  gestazione,
nonche' in caso di decesso del bambino  alla  nascita  o  durante  il
congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in
qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che  il  medico  specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
loro salute.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne- 1.  E'
          vietato adibire al lavoro le donne: 
              a) durante i due mesi precedenti la data  presunta  del
          parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; 
              b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto; 
              c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto
          previsto all'articolo 20; 
              d) durante gli ulteriori giorni non  goduti  prima  del
          parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo  di
          congedo di maternita' dopo il parto. 
              1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
          della gravidanza  successiva  al  180°  giorno  dall'inizio
          della gestazione, nonche' in caso di  decesso  del  bambino
          alla  nascita  o  durante  il  congedo  di  maternita',  le
          lavoratrici  hanno  facolta'  di  riprendere  in  qualunque
          momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso  di  dieci
          giorni al datore di lavoro,  a  condizione  che  il  medico
          specialista del Servizio sanitario  nazionale  o  con  esso
          convenzionato  e  il  medico  competente  ai   fini   della
          prevenzione e tutela della  salute  nei  luoghi  di  lavoro
          attestino che tale opzione  non  arrechi  pregiudizio  alla
          loro salute.».