Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
                   in materia di congedo parentale 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per ogni minore con  handicap  in  situazione  di  gravita'
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa,  il  lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo  anno  di  vita
del bambino, al prolungamento  del  congedo  parentale,  fruibile  in
misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo
dei periodi di cui all'articolo 32,  non  superiore  a  tre  anni,  a
condizione che il bambino non sia ricoverato  a  tempo  pieno  presso
istituti specializzati, salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai
sanitari la presenza del genitore.»; 
    b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33  del  citato
          decreto legislativo n. 151 del 2001,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 33. Prolungamento  del  congedo  -  1.  Per  ogni
          minore con handicap in situazione di gravita' accertata  ai
          sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, la lavoratrice madre o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre,  hanno  diritto,  entro  il   compimento
          dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento  del
          congedo  parentale,  fruibile  in  misura  continuativa   o
          frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi
          di cui  all'articolo  32,  non  superiore  a  tre  anni,  a
          condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo  pieno
          presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso,  sia
          richiesta dai sanitari la presenza del genitore. 
              2. In alternativa al prolungamento del congedo  possono
          essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 
              3. Il congedo  spetta  al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 
              4. Il prolungamento di  cui  al  comma  1  decorre  dal
          termine del periodo corrispondente alla durata massima  del
          congedo  parentale  spettante  al  richiedente   ai   sensi
          dell'articolo 32.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  1,  della
          legge  5  febbraio   1992,   n.   104   (Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate.): 
              «Art.  4.   Accertamento   dell'handicap   -   1.   Gli
          accertamenti relativi alla minorazione,  alle  difficolta',
          alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente  e
          alla capacita'  complessiva  individuale  residua,  di  cui
          all'articolo 3,  sono  effettuati  dalle  unita'  sanitarie
          locali mediante le commissioni mediche di cui  all'articolo
          1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che  sono  integrate
          da un operatore  sociale  e  da  un  esperto  nei  casi  da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali.».