Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
  in materia di congedo  per  assistenza  di  soggetto  portatore  di
  handicap grave 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il diritto a fruire dei permessi di  cui  all'articolo  33,
comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992  ,  n.  104,  e  successive
modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui  al
comma 1, ad entrambi i genitori,  anche  adottivi,  del  bambino  con
handicap   in   situazione   di   gravita',   che   possono   fruirne
alternativamente,  anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito  del
mese.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5.  Il  coniuge  convivente  di  soggetto  con   handicap   in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del  congedo
di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo  2000,  n.  53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o
in presenza di  patologie  invalidanti  del  coniuge  convivente,  ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti  del
padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del  congedo
uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in  presenza
di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha  diritto  a  fruire
del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 
      5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare
la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice  di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi  di  cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono  essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa
persona.  Per  l'assistenza  allo  stesso  figlio  con  handicap   in
situazione di gravita', i diritti sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
genitori, anche adottivi, che possono  fruirne  alternativamente,  ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici  di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto. 
      5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e  continuative  del  trattamento,  e  il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo  di  durata  annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno  2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati.  L'indennita'  e'  corrisposta
dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'   previste   per   la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I  datori  di
lavoro privati, nella  denuncia  contributiva,  detraggono  l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei  contributi  previdenziali  dovuti
all'ente previdenziale competente.  Per  i  dipendenti  dei  predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
      5-quater. I soggetti che usufruiscono dei  congedi  di  cui  al
comma 5 per un periodo continuativo non superiore a  sei  mesi  hanno
diritto ad usufruire di permessi non retribuiti  in  misura  pari  al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero  maturato  nello
stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del  diritto  a
contribuzione figurativa. 
      5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non  rileva  ai  fini
della maturazione delle ferie, della  tredicesima  mensilita'  e  del
trattamento di fine rapporto. Per quanto non  espressamente  previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  42  del  citato
          decreto legislativo n. 151 del 2001,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 42. Riposi e permessi per i  figli  con  handicap
          grave - 1. Fino al compimento del terzo anno  di  vita  del
          bambino  con  handicap  in  situazione  di  gravita'  e  in
          alternativa  al  prolungamento  del  periodo   di   congedo
          parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5
          febbraio 1992, n. 104, relativo  alle  due  ore  di  riposo
          giornaliero retribuito. 
                
              2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo
          33, comma 3, della legge  5  febbraio  1992  ,  n.  104,  e
          successive modificazioni, e' riconosciuto,  in  alternativa
          alle misure di cui al comma  1,  ad  entrambi  i  genitori,
          anche adottivi, del bambino con handicap in  situazione  di
          gravita', che possono fruirne  alternativamente,  anche  in
          maniera continuativa nell'ambito del mese. 
              3. 
              4. I riposi e i permessi, ai  sensi  dell'articolo  33,
          comma 4, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  possono
          essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
          congedo per la malattia del figlio. 
                
              5. Il coniuge convivente di soggetto  con  handicap  in
          situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo  4,
          comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto  a
          fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4  della
          legge 8 marzo 2000, n.  53,  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta. In caso di mancanza, decesso o  in  presenza  di
          patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto  a
          fruire del congedo il padre o la madre anche  adottivi;  in
          caso di  decesso,  mancanza  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti del padre e della  madre,  anche  adottivi,  ha
          diritto a fruire del congedo uno dei figli  conviventi;  in
          caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di  patologie
          invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del
          congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 
              5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non  puo'
          superare la durata complessiva di  due  anni  per  ciascuna
          persona portatrice  di  handicap  e  nell'arco  della  vita
          lavorativa. Il congedo e' accordato  a  condizione  che  la
          persona da assistere non  sia  ricoverata  a  tempo  pieno,
          salvo che, in tal  caso,  sia  richiesta  dai  sanitari  la
          presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo  ed
          i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104  del
          1992  non  possono  essere  riconosciuti  a  piu'   di   un
          lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa  persona.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', i diritti  sono  riconosciuti  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente, ma negli stessi giorni  l'altro  genitore
          non puo' fruire dei benefici di cuiall'articolo 33, commi 2
          e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del
          presente decreto. 
              5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha
          diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
          retribuzione,   con   riferimento   alle   voci   fisse   e
          continuative del trattamento,  e  il  periodo  medesimo  e'
          coperto da  contribuzione  figurativa;  l'indennita'  e  la
          contribuzione  figurativa  spettano  fino  a   un   importo
          complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo
          di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente,
          a decorrere dall'anno 2011,  sulla  base  della  variazione
          dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie  di
          operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal  datore
          di  lavoro   secondo   le   modalita'   previste   per   la
          corresponsione dei trattamenti economici di  maternita'.  I
          datori di  lavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi  previdenziali  dovuti  all'ente   previdenziale
          competente. Per i dipendenti dei predetti datori di  lavoro
          privati, compresi  quelli  per  i  quali  non  e'  prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
          dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1980, n. 33. 
              5-quater. I soggetti che usufruiscono  dei  congedi  di
          cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore  a
          sei  mesi  hanno  diritto  ad  usufruire  di  permessi  non
          retribuiti in misura pari al numero dei giorni  di  congedo
          ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
          lavorativo,   senza   riconoscimento    del    diritto    a
          contribuzione figurativa. 
              5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai
          fini  della  maturazione  delle  ferie,  della  tredicesima
          mensilita' e del trattamento di fine rapporto.  Per  quanto
          non espressamente previsto dai  commi  5,  5-bis,  5-ter  e
          5-quater si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,
          comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 
              6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al  presente
          articolo spettano anche qualora  l'altro  genitore  non  ne
          abbia diritto.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  33  della  citata
          legge n. 104 del 1992: 
              «Art. 33. Agevolazioni 
              1. 
              2. I soggetti di cui al comma  1  possono  chiedere  ai
          rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
          prolungamento fino a tre anni  del  periodo  di  astensione
          facoltativa, di due ore di permesso giornaliero  retribuito
          fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 
              3. A condizione che la  persona  handicappata  non  sia
          ricoverata  a  tempo  pieno,  il   lavoratore   dipendente,
          pubblico o privato, che assiste  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro  il
          secondo grado,  ovvero  entro  il  terzo  grado  qualora  i
          genitori  o  il  coniuge  della  persona  con  handicap  in
          situazione di gravita' abbiano  compiuto  i  sessantacinque
          anni di eta' oppure siano anche essi affetti  da  patologie
          invalidanti o siano  deceduti  o  mancanti,  ha  diritto  a
          fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
          da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
          Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu'  di
          un  lavoratore  dipendente  per  l'assistenza  alla  stessa
          persona  con  handicap  in  situazione  di  gravita'.   Per
          l'assistenza allo stesso figlio con handicap in  situazione
          di gravita', il  diritto  e'  riconosciuto  ad  entrambi  i
          genitori,   anche    adottivi,    che    possono    fruirne
          alternativamente. 
              4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che  si  cumulano
          con quelli previsti all'articolo 7 della  citata  legge  n.
          1204 del  1971  ,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'ultimo comma del medesimo articolo  7  della  legge  n.
          1204 del 1971 , nonche' quelle contenute negli articoli 7 e
          8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 
              5. Il lavoratore  di  cui  al  comma  3  ha  diritto  a
          scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina  al
          domicilio della persona da  assistere  e  non  puo'  essere
          trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 
              6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di
          gravita' puo' usufruire alternativamente  dei  permessi  di
          cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove  possibile,
          la sede di lavoro piu' vicina al proprio  domicilio  e  non
          puo'  essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il   suo
          consenso. 
              7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5  si
          applicano anche agli affidatari di persone handicappate  in
          situazione di gravita'. 
              7-bis. Ferma restando la verifica dei  presupposti  per
          l'accertamento  della  responsabilita'   disciplinare,   il
          lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di  cui  al
          presente articolo, qualora il datore  di  lavoro  o  l'INPS
          accerti l'insussistenza o il venir  meno  delle  condizioni
          richieste per la legittima fruizione dei medesimi  diritti.
          Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Per il riferimento al citato  articolo  4,  comma  1,
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  vedasi  in  note
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  2,  della
          legge 8 marzo 2000, n. 53  (Disposizioni  per  il  sostegno
          della maternita' e della paternita', per  il  diritto  alla
          cura e alla formazione e per  il  coordinamento  dei  tempi
          delle citta'.): 
              « 2. - I dipendenti di  datori  di  lavoro  pubblici  o
          privati possono richiedere, per gravi e documentati  motivi
          familiari, fra i quali le patologie  individuate  ai  sensi
          del  comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo   o
          frazionato, non superiore a due anni. Durante tale  periodo
          il dipendente conserva il posto di lavoro, non  ha  diritto
          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di
          attivita'  lavorativa.  Il   congedo   non   e'   computato
          nell'anzianita' di servizio ne' ai fini  previdenziali;  il
          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento
          dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri  della
          prosecuzione volontaria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          30  dicembre  1979,  n.  663  (Finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati
          dalle pubbliche  amministrazioni  in  base  alla  legge  1°
          giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile): 
              «Art. 1. - A decorrere  dal  1°  gennaio  1980,  per  i
          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
          sesto comma, le indennita' di malattia e di  maternita'  di
          cui all'articolo 74, primo comma, della legge  23  dicembre
          1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a  cura
          dei datori di lavoro all'atto  della  corresponsione  della
          retribuzione per il periodo di paga  durante  il  quale  il
          lavoratore  ha  ripreso   l'attivita'   lavorativa,   fermo
          restando l'obbligo del datore di  lavoro  di  corrispondere
          anticipazioni a norma dei contratti collettivi e,  in  ogni
          caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione  del
          mese precedente, salvo conguaglio. 
              Il datore di  lavoro  deve  comunicare  nella  denuncia
          contributiva,  con  le  modalita'  che  saranno   stabilite
          dall'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  i  dati
          relativi alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e  di
          maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di  sangue
          di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 , e all'indennita'
          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
          all'articolo 8 della  legge  9  dicembre  1977,  n.  903  ,
          erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al  quale  si
          riferisce  la  denuncia  stessa,   ponendo   a   conguaglio
          l'importo complessivo di detti trattamenti con  quelli  dei
          contributi  e  delle  altre  somme   dovute   dall'Istituto
          predetto secondo le disposizioni  previste  in  materia  di
          assegni familiari, in quanto compatibili. 
              Le prestazioni di cui  al  primo  comma,  indebitamente
          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
          dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi  titolo
          in  dipendenza  del  rapporto  di   lavoro   e   restituite
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
              Qualora il datore di lavoro  non  possa  recuperare  le
          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
          che provvedera' direttamente al relativo recupero. 
              Nel caso che dalla  denuncia  contributiva  risulti  un
          saldo attivo a favore  del  datore  di  lavoro,  l'INPS  e'
          tenuto a rimborsare  l'importo  del  saldo  a  credito  del
          datore di lavoro entro novanta giorni  dalla  presentazione
          della  denuncia  stessa;  scaduto  il   predetto   termine,
          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
          a credito gli interessi legali a decorrere dal  novantesimo
          giorno, e gli interessi legali maggiorati  di  5  punti,  a
          decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora  la  denuncia
          contributiva risulti inesatta o incompleta, il  termine  di
          novanta giorni decorre dalla  data  in  cui  il  datore  di
          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
          denuncia stessa. 
              L'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede
          direttamente  al  pagamento  agli  aventi   diritto   delle
          prestazioni di  malattia  e  maternita'  per  i  lavoratori
          agricoli, esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per  i
          lavoratori  assunti  a  tempo  determinato  per  i   lavori
          stagionali;  per  gli  addetti  ai  servizi   domestici   e
          familiari; per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi  dal
          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
          integrazione guadagni. 
              Si applicano comunque  le  modalita'  disciplinate  dai
          primi cinque commi del presente articolo, nei casi  in  cui
          esse siano previste dai contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro di categoria. 
              Ai  soci  delle  compagnie  del  danno  industriale   e
          carenanti di Genova vengono assicurate  le  prestazioni  di
          cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n.
          161 , che sono poste a carico del fondo assistenza  sociale
          lavoratori portuali di cui alla suddetta  legge  attraverso
          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
          organismi interessati. 
              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
          nazionale della previdenza sociale i  dati  retributivi  ed
          ogni altra notizia necessaria per la  determinazione  delle
          prestazioni. 
              Il  Ministro  del  lavoro  della  previdenza   sociale,
          sentito  il  consiglio  di  amministrazione   dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,   in   relazione   a
          particolari situazioni e tenuto conto  delle  esigenze  dei
          lavoratori  e  dell'organizzazione  aziendale,   puo'   con
          proprio  decreto   stabilire   sistemi   diversi   per   la
          corresponsione  delle  prestazioni  di  cui   al   presente
          articolo. 
              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
          altri  le  prestazioni  economiche  per  malattia   e   per
          maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed  in  misura
          superiore a quelli spettanti, e' punito  con  la  multa  da
          lire  200.000  a  lire  1.000.000,  salvo  che   il   fatto
          costituisce  reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun
          soggetto cui riferisce l'infrazione. 
              Il datore di lavoro che non provveda, entro  i  termini
          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
          giornaliera di malattia e di maternita'  dovuta  e'  punito
          con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per  ciascun
          dipendente cui si riferisce l'infrazione. 
              Fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
          economiche per maternita', malattia ed  infortunio  di  cui
          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833 , l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
          di malattia - stabiliti, per i marittimi,  in  misura  pari
          all'aliquota  vigente  nell'anno  1979   per   gli   operai
          dell'industria  -  e   il   pagamento   delle   prestazioni
          economiche di malattia e maternita' per gli  iscritti  alle
          casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          restano affidati, con  l'osservanza  delle  norme  gia'  in
          vigore, alle  gestioni  previdenziali  delle  casse  stesse
          mediante  convenzione  con   l'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri  relativi  al
          servizio prestato per suo conto.». 
              - La legge 29 febbraio  1980,  n.  33  (Conversione  in
          legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  30  dicembre
          1979,   n.   663,   concernente   provvedimenti   per    il
          finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale,  per  la
          previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e  per
          la  proroga  dei  contratti   stipulati   dalle   pubbliche
          amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n.  285,
          sull'occupazione giovanile), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 febbraio 1980, n. 59.