Art. 5 
 
 
Modifiche all'articolo 2 della legge  13  agosto  1984,  n.  476,  in
           materia di aspettativa per dottorato di ricerca 
 
  1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o  di  impiego  con  qualsiasi  amministrazione
pubblica per volonta' del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
periodo.»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato  in
base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  in  riferimento   all'aspettativa   prevista   dalla
contrattazione collettiva.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  13
          agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio  e
          dottorato di ricerca nelle  Universita'),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai  corsi  di
          dottorato   di   ricerca   e'    collocato    a    domanda,
          compatibilmente con le  esigenze  dell'amministrazione,  in
          congedo straordinario per motivi di  studio  senza  assegni
          per il periodo di durata  del  corso  ed  usufruisce  della
          borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.  In
          caso di ammissione a corsi di dottorato  di  ricerca  senza
          borsa di studio, o di rinuncia a questa,  l'interessato  in
          aspettativa    conserva    il    trattamento     economico,
          previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da   parte
          dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
          il rapporto di lavoro Qualora, dopo  il  conseguimento  del
          dottorato di ricerca, cessi il  rapporto  di  lavoro  o  di
          impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
          del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'  dovuta  la
          ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
          periodo.Non hanno diritto al congedo straordinario,  con  o
          senza assegni,  i  pubblici  dipendenti  che  abbiano  gia'
          conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i  pubblici
          dipendenti che siano stati iscritti a  corsi  di  dottorato
          per  almeno  un  anno  accademico,  beneficiando  di  detto
          congedo. I congedi straordinari e i  connessi  benefici  in
          godimento alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione sono mantenuti. 
              Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
          al personale  dipendente  dalla  pubbliche  amministrazioni
          disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  riferimento
          all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. 
                
              Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini
          della  progressione  di  carriera,   del   trattamento   di
          quiescenza e di previdenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              « 2. -  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni   pubbliche   sono    disciplinati    dalle
          disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del  codice
          civile e dalle legge sui  rapporti  di  lavoro  subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
          carattere  imperativo.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti di lavoro la cui applicabilita'  sia  limitata  ai
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o  a  categorie
          di essi, possono essere derogate da successivi contratti  o
          accordi collettivi e,  per  la  parte  derogata,  non  sono
          ulteriormente   applicabili,   solo   qualora   cio'    sia
          espressamente previsto dalla legge. 
              3. I rapporti individuali di lavoro di cui al  comma  2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati secondo i criteri e  le  modalita'  previste  nel
          titolo III del presente decreto;  i  contratti  individuali
          devono conformarsi ai  principi  di  cui  all'articolo  45,
          comma  2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici  puo'
          avvenire esclusivamente  mediante  contratti  collettivi  e
          salvo  i  casi  previsti  dai  commi   3-ter   e   3-quater
          dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle  retribuzioni
          di cui all'articolo 47-bis, o,  alle  condizioni  previste,
          mediante contratti individuali. Le disposizioni  di  legge,
          regolamenti  o  atti   amministrativi   che   attribuiscono
          incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di
          avere efficacia a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del
          relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
          favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e
          nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi
          di  spesa  che  ne  conseguono  incrementano   le   risorse
          disponibili per la contrattazione collettiva.».