Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  in
  materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave 
 
  1. All'articolo 33 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei  confronti
di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che  si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il  primo  grado  o
entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della  persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni  di
eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o  siano
deceduti o mancanti.». 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei  permessi  di  cui  al
comma 3 per  assistere  persona  in  situazione  di  handicap  grave,
residente in comune situato  a  distanza  stradale  superiore  a  150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea,  il  raggiungimento
del luogo di residenza dell'assistito.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il riferimento al citato articolo 33 della  legge
          n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.