Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa. 4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): « 42. - Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.». - Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili): «Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa inferiore ai due terzi, puo' essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291): «Art. 10. Congedo per cure - Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, puo' essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreche' le cure siano connesse alla infermita' invalidante riconosciuta.».