Art. 7 
 
 
                  Congedo per cure per gli invalidi 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge  24
dicembre  1993,  n.537,  e  successive  modificazioni,  i  lavoratori
mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta  una  riduzione
della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per  cento  possono
fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure
per un periodo non superiore a trenta giorni. 
  2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a
seguito di domanda  del  dipendente  interessato  accompagnata  dalla
richiesta  del  medico  convenzionato  con  il   Servizio   sanitario
nazionale o appartenente ad una struttura  sanitaria  pubblica  dalla
quale risulti la necessita' della cura  in  relazione  all'infermita'
invalidante riconosciuta. 
  3. Durante il periodo di congedo, non  rientrante  nel  periodo  di
comporto,  il  dipendente  ha  diritto  a  percepire  il  trattamento
calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.  Il
lavoratore e' tenuto  a  documentare  in  maniera  idonea  l'avvenuta
sottoposizione  alle  cure.  In  caso  di  lavoratore  sottoposto   a
trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione  dell'assenza
puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa. 
  4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971,  n.  118,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971,
n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23  novembre  1988,  n.
509. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica): 
              «  42.  -  Salvo  quanto  previsto  dal  secondo  comma
          dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  ,  sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni,  anche   speciali,   che
          prevedono  la   possibilita'   per   i   dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  di  essere  collocati  in
          congedo straordinario oppure in aspettativa per  infermita'
          per attendere alle cure termali, elioterapiche,  climatiche
          e psammoterapiche.». 
                
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 26 della  legge  30
          marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del  decreto-legge
          30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati
          ed invalidi civili): 
              «Art. 26. Congedo per cure - Ai lavoratori  mutilati  e
          invalidi civili cui sia stata  riconosciuta  una  riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore  ai  due  terzi,  puo'
          essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure
          non superiore a trenta giorni, su loro richiesta  e  previa
          autorizzazione del medico provinciale.». 
                
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  23  novembre  1988,  n.  509(«Norme   per   la
          revisione delle  categorie  delle  minorazioni  e  malattie
          invalidanti,   nonche'   dei   benefici   previsti    dalla
          legislazione vigente per le medesime  categorie,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  1,  della  legge  26  luglio  1988,
          numero 291): 
              «Art. 10. Congedo  per  cure  -  Il  congedo  per  cure
          previsto dall'articolo 26 della legge  30  marzo  1971,  n.
          118,  puo'  essere  concesso  ai  lavoratori  mutilati   ed
          invalidi ai quali  sia  stata  riconosciuta  una  riduzione
          della attitudine lavorativa  superiore  al  50  per  cento,
          sempreche'  le  cure   siano   connesse   alla   infermita'
          invalidante riconosciuta.».