Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
  151, in materia di adozioni e affidamenti 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.  151
sono apportare le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le  parole:  «entro  il  primo  anno  di  vita  del
bambino» sono sostituite  dalle  seguenti  :  «entro  il  primo  anno
dall'ingresso del minore nella famiglia»; 
    b)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.   Le
disposizioni di cui all'articolo 42-bis  si  applicano,  in  caso  di
adozione ed affidamento, entro i primi  tre  anni  dall'ingresso  del
minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  45  del  citato
          decreto legislativo n. 151 del 2001: 
              «Art. 45. Adozione e affidamenti - 1.  Le  disposizioni
          in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40  e  41  si
          applicano anche in caso di adozione e di affidamento  entro
          il primo anno di vita del bambino. 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si  applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti  con
          handicap in situazione di gravita'.».