Art. 8 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta' del minore.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001: «Art. 45. Adozione e affidamenti - 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravita'.».