Art. 10 
 
 
                       Clausola di cedevolezza 
 
  1. In relazione  a  quanto  prescritto  dall'articolo  117,  quinto
comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge  4
febbraio  2005,  n.  11,  le  disposizioni   del   presente   decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle  regioni  e  delle
province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo
dello Stato  e  con  carattere  di  cedevolezza,  a  decorrere  dalla
scadenza del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della  direttiva
oggetto del presente  decreto  legislativo,  nelle  regioni  e  nelle
province autonome nelle  quali  non  sia  ancora  stata  adottata  la
normativa di attuazione regionale o provinciale  e  perdono  comunque
efficacia dalla data di entrata  in  vigore  di  quest'ultima,  fermi
restando i principi fondamentali ai sensi  dell'articolo  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 117 della Costituzione, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione
          straordinario, cosi' recita: 
              «Art. 117. (La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e   dagli   obblighi   internazionali).   - Lo   Stato   ha
          legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni . 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              - Il testo dell'art. 16, della 4 febbraio 2005, n.  11,
          (Norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli  obblighi  comunitari),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: 
              «Art. 16. (Attuazione delle  direttive  comunitarie  da
          parte delle regioni e delle province  autonome).  -  1.  Le
          regioni e le province autonome, nelle  materie  di  propria
          competenza,  possono   dare   immediata   attuazione   alle
          direttive  comunitarie.   Nelle   materie   di   competenza
          concorrente  la  legge  comunitaria   indica   i   principi
          fondamentali  non  derogabili  dalla  legge   regionale   o
          provinciale  sopravvenuta  e  prevalenti  sulle   contrarie
          disposizioni eventualmente gia'  emanate  dalle  regioni  e
          dalle province autonome. 
              2. I  provvedimenti  adottati  dalle  regioni  e  dalle
          province  autonome  per  dare  attuazione  alle   direttive
          comunitarie,   nelle   materie   di   propria    competenza
          legislativa,   devono   recare   nel   titolo   il   numero
          identificativo della  direttiva  attuata  e  devono  essere
          immediatamente trasmessi in copia conforme alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le  politiche
          comunitarie. 
              3. Ai fini di cui all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, le disposizioni  legislative  adottate  dallo
          Stato per l'adempimento degli  obblighi  comunitari,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e  le
          province autonome, alle condizioni e secondo  la  procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo. 
              4. Nelle materie di cui all'art.  117,  secondo  comma,
          della Costituzione, cui hanno  riguardo  le  direttive,  il
          Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si
          devono attenere le regioni e le province autonome  ai  fini
          del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario,  del
          perseguimento   degli   obiettivi   della    programmazione
          economica e del  rispetto  degli  impegni  derivanti  dagli
          obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi  in
          cui sia esercitata con legge o con  atto  avente  forza  di
          legge  o,  sulla  base  della  legge  comunitaria,  con   i
          regolamenti previsti dall'art. 11, e'  esercitata  mediante
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
          politiche comunitarie, d'intesa con i  Ministri  competenti
          secondo le modalita' di cui all'art. 8 della legge 15 marzo
          1997, n. 59.».