Art. 3 Requisiti minimi generali per le aziende di animali appartenenti alla specie suina 1. Le aziende di cui all'articolo 1 devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno: 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg; b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 mq e 2,25 mq; se i suini in questione sono allevati in gruppi di: 1) meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10 per cento; 2) 40 o piu' animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 per cento; c) le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti: 1) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie di cui alla lettera b), pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15 per cento alle aperture di scarico; 2) qualora si utilizzano pavimenti fessurati in calcestruzzo per suini allevati in gruppo: 2.1) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di: 2.1.1) 11 mm per i lattonzoli; 2.1.2) 14 mm per i suinetti; 2.1.3) 18 mm per i suini all'ingrasso; 2.1.4) 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; 2.2) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di: 2.2.1) 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; 2.2.2) 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe. 2. E' vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonche' il relativo utilizzo. 3. Le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorche' sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m. 4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo indicato nel medesimo comma 3, a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto. 5. Fatto salvo quanto previsto all'allegato I, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile di cui al punto 4) del citato allegato. 6. Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitivita'. 7. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantita' sufficiente, cosi' come alimenti ad alto tenore energetico. 8. I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, sono temporaneamente tenuti in recinto individuale. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente se cio' non e' in contraddizione con specifici pareri veterinari. 9. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e al secondo periodo del comma 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo il 1° gennaio 2003. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.