Art. 6 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni e le province  autonome  e
le aziende sanitarie locali effettuano  ispezioni  nell'ambito  delle
rispettive competenze per accertare l'osservanza  delle  disposizioni
del presente decreto e del suo allegato I. Tali ispezioni  riguardano
ogni  anno  un  campione  statisticamente  rappresentativo  dei  vari
sistemi di allevamento nel  territorio  nazionale  e  possono  essere
effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini. 
  2. Entro il 30 giugno di  ogni  anno,  il  Ministero  della  salute
presenta alla  Commissione  una  relazione  su  supporto  elettronico
contenente le informazioni raccolte e registrate, conformemente  alla
decisione 2006/778/CE, nel corso delle ispezioni  effettuate  durante
il precedente anno solare. 
  3. Il Ministero della salute fornisce l'assistenza necessaria  agli
esperti  della  Commissione  che  effettuano  ispezioni  secondo   le
procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener  conto
dei risultati di tali ispezioni. Gli  esperti  osservano  particolari
misure  di  igiene,  al  fine  di  escludere  qualsiasi  rischio   di
trasmissione di malattie. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per la decisione 2006/778/CE della Commissione del 14
          novembre 2006, n. 778, si veda nelle note alle premesse.