Art. 7 
 
 
               Condizioni per l'importazione di suini 
 
  1. Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese  terzo
devono   essere   accompagnati   da   un    certificato    rilasciato
dall'autorita' competente di questo Paese,  in  cui  si  attesta  che
hanno beneficiato di  un  trattamento  almeno  equivalente  a  quello
accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente
decreto.