Art. 8 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  non  osserva  le
disposizioni di cui all'articolo 3 e  dell'allegato  I,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro
a 9.296 euro. 
  2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma  1,  la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta'. 
  3. Ai fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative  di  cui  al  presente  articolo,  si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La  legge  24  novembre  1981,  n.689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.