Art. 9 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti
dall'attuazione della delega con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.