Art. 11 Disposizioni finali 1. L'Allegato I e' modificato con decreto del Ministro della salute, per adeguarlo alle modifiche strettamente tecniche adottate in sede comunitaria. 2. Il Ministero della salute comunica alla Commissione le disposizioni piu' severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 14 ottobre 1985, n. 623. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fazio, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 11: - Per la legge 14 ottobre 1985, n. 623, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 553, si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 91/629/CEE, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 97/2/CE, si vedano le note alle premesse.