Art. 4 Condizioni relative all'allevamento di vitelli 1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I. 2. Le prescrizioni contenute nell'Allegato I possono essere modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure piu' severe.