Art. 4 
 
 
           Condizioni relative all'allevamento di vitelli 
 
  1. Le condizioni relative all'allevamento dei vitelli devono essere
conformi alle disposizioni generali stabilite nell'Allegato I. 
  2.  Le  prescrizioni  contenute  nell'Allegato  I  possono   essere
modificate, ove sia necessario al fine di tenere conto dei  progressi
scientifici in materia, secondo  le  procedure  comunitarie  e  fatta
salva l'adozione di misure piu' severe.