Art. 5 
 
 
                              Ispezioni 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province  autonome  e
le aziende sanitarie locali effettuano  ispezioni  nell'ambito  delle
rispettive competenze per accertare l'osservanza  delle  disposizioni
del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni  riguardano
ogni  anno  un  campione  statisticamente  rappresentativo  dei  vari
sistemi di allevamento nel  territorio  nazionale  e  possono  essere
effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini. 
  2. Con cadenza annuale e  comunque  non  oltre  il  30  giugno,  il
Ministero della salute presenta alla  Commissione  una  relazione  su
supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate
nel corso delle  ispezioni  effettuate  durante  il  precedente  anno
solare conformemente alla decisione 2006/778/CE. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per la decisione 2006/778/CE della Commissione del 14
          novembre 2006, n. 778, si vedano le note alle premesse.