Art. 6 Ispezioni della Commissione europea 1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria assistenza agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine di verificare il rispetto e l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione dei vitelli di allevamento. 2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano particolari misure di igiene al fine di escludere qualsiasi rischio di trasmissione di malattie. 3. Il Ministero della salute adotta i provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza della notifica dei risultati del controllo degli esperti di cui al comma 1.