Art. 6 
 
 
                 Ispezioni della Commissione europea 
 
  1. Il Ministero della salute presta tutta la necessaria  assistenza
agli esperti veterinari inviati dalla Commissione europea al fine  di
verificare  il  rispetto  e  l'applicazione  uniforme  su  tutto   il
territorio nazionale dei criteri minimi comuni per la protezione  dei
vitelli di allevamento. 
  2. Gli esperti di cui al comma 1 osservano  particolari  misure  di
igiene al fine di escludere  qualsiasi  rischio  di  trasmissione  di
malattie. 
  3. Il  Ministero  della  salute  adotta  i  provvedimenti  ritenuti
necessari in conseguenza della notifica dei risultati  del  controllo
degli esperti di cui al comma 1.