Art. 7 
 
 
              Condizioni per l'importazione dei vitelli 
 
  1. Gli animali in importazione, provenienti da Paesi terzi,  devono
essere accompagnati da un  certificato  rilasciato  dalla  competente
autorita' del Paese di provenienza in cui si attesti che  i  medesimi
hanno ricevuto un trattamento almeno equivalente a  quello  accordato
agli animali  di  origine  comunitaria,  quale  quello  previsto  dal
presente decreto.