Art. 2 
 
 
                   Disciplina del prezzo dei libri 
 
  1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio
nazionale e' liberamente fissato dall'editore o  dall'importatore  ed
e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto,  su
ciascun esemplare o su apposito allegato. 
  2. E' consentita la vendita dei libri  ai  consumatori  finali,  da
chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata,  compresa  la  vendita
per corrispondenza  anche  nel  caso  in  cui  abbia  luogo  mediante
attivita' di commercio  elettronico,  con  uno  sconto  fino  ad  una
percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi  del
comma 1. 
  3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori  e'  consentita
la possibilita' di  realizzare  campagne  promozionali  distinte  tra
loro, non reiterabili nel corso dell'anno  solare  e  di  durata  non
superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma
1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche' non superiori  a
un quarto del prezzo fissato  ai  sensi  del  predetto  comma  1.  E'
comunque fatta salva la facolta'  dei  venditori  al  dettaglio,  che
devono in ogni caso essere informati e messi in grado di  partecipare
alle  medesime  condizioni,  di   non   aderire   a   tali   campagne
promozionali. 
  4. La vendita di libri ai  consumatori  finali  e'  consentita  con
sconti fino ad una percentuale massima del 20 per  cento  sul  prezzo
fissato ai sensi del comma 1: 
    a)  in  occasione  di  manifestazioni  di  particolare  rilevanza
internazionale,  nazionale,  regionale  e  locale,  ai  sensi   degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
centri di formazione legalmente riconosciuti,  istituzioni  o  centri
con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei
pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e
universita'. 
  5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: 
    a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura
limitata per un ambito ristretto e  di  elevata  qualita'  formale  e
tipografica; 
    b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente,
con metodi artigianali per la riproduzione  delle  opere  artistiche,
quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano  e  quelli  che
sono rilegati in forma artigianale; 
    c) libri antichi e di edizioni esaurite; 
    d) libri usati; 
    e) libri posti fuori catalogo dall'editore; 
    f) libri pubblicati  da  almeno  venti  mesi  e  dopo  che  siano
trascorsi almeno  sei  mesi  dall'ultimo  acquisto  effettuato  dalla
libreria o da altro venditore al dettaglio; 
    g)  edizioni  destinate  in  via  prioritaria  ad  essere  cedute
nell'ambito di rapporti associativi. 
  6. Il prezzo complessivo di collane,  collezioni  complete,  grandi
opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma  1,  puo'  essere
diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 
  7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in  materia  di
vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di  disciplina  del
settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e)
e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  8.  La  vendita  di  libri,   effettuata   in   difformita'   dalle
disposizioni del presente  articolo,  comporta  l'applicazione  delle
sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi  2  e  3,  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
  9. Il comune vigila sul rispetto delle  disposizioni  del  presente
articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
previste al comma 8; i relativi proventi sono  attribuiti  al  comune
nel quale le violazioni hanno avuto luogo. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  degli  articoli  40  e  41  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
          21 aprile 1998, e' il seguente: 
              «Art. 40 (Funzioni e compiti conservati allo Stato).  -
          1. Sono conservate allo Stato  le  funzioni  amministrative
          concernenti: 
                a) le competenze attribuite allo  Stato  dal  decreto
          legislativo recante riforma della disciplina in materia  di
          commercio; 
                b) le esposizioni universali; 
                c)   il   riconoscimento   della   qualifica    delle
          manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale; 
                d) la  pubblicazione  del  calendario  annuale  delle
          manifestazioni fieristiche di  rilevanza  internazionale  e
          nazionale; 
                e) il coordinamento, sentite le regioni  interessate,
          dei tempi di svolgimento delle  manifestazioni  fieristiche
          di rilievo internazionale; 
                f)   l'attivita'   regolamentare   in   materia    di
          somministrazione al pubblico di alimenti  e  bevande  e  di
          commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni. 
              2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19,  comma
          terzo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616.» 
              «Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e  agli
          enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
          tutte le funzioni in materia  di  fiere  e  mercati,  salvo
          quelle espressamente conservate  allo  Stato  dall'articolo
          40. 
              2. Sono  trasferite  in  particolare  alle  regioni  le
          funzioni amministrative concernenti: 
                a)   il   riconoscimento   della   qualifica    delle
          manifestazioni  fieristiche  di   rilevanza   nazionale   e
          regionale  nonche'  il  rilascio  dell'autorizzazione  allo
          svolgimento, sentito il comune interessato; 
                b) gli enti fieristici  di  Milano,  Verona  e  Bari,
          d'intesa con i comuni interessati; 
                c) la  pubblicazione  del  calendario  annuale  delle
          manifestazioni fieristiche; 
                d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo
          52,  comma  primo,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ; 
                e)  la  promozione   dell'associazionismo   e   della
          cooperazione   nel   settore   del    commercio,    nonche'
          l'assistenza  integrativa  alle  piccole  e  medie  imprese
          sempre nel settore del commercio; 
                f) la concessione e  l'erogazione  di  ogni  tipo  di
          ausilio finanziario; 
                g) l'organizzazione, anche avvalendosi  dell'Istituto
          nazionale per  il  commercio  estero  (ICE),  di  corsi  di
          formazione professionale, tecnica  e  manageriale  per  gli
          operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo  35
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616 . 
              3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma  associata
          e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
          le funzioni amministrative  concernenti  il  riconoscimento
          della  qualifica  delle   manifestazioni   fieristiche   di
          rilevanza  locale  e  le   relative   autorizzazioni   allo
          svolgimento. 
              4. Le regioni assicurano,  mediante  intese  tra  loro,
          sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
          svolgimento delle manifestazioni fieristiche,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e). 
              5. Fino  alla  data  di  effettivo  conferimento  delle
          funzioni di cui al presente  capo  restano  in  carica  gli
          attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
          lettera b).». 
              - Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge  4  luglio
          2006,  n.  223  (Disposizioni  urgenti  per   il   rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.153  del  4
          luglio 2006, e' il seguente: 
              «Art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore
          della distribuzione  commerciale).  -  1.  Ai  sensi  delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e libera circolazione delle  merci
          e dei servizi ed  al  fine  di  garantire  la  liberta'  di
          concorrenza secondo condizioni di pari opportunita'  ed  il
          corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche'  di
          assicurare ai  consumatori  finali  un  livello  minimo  ed
          uniforme di condizioni di  accessibilita'  all'acquisto  di
          prodotti e  servizi  sul  territorio  nazionale,  ai  sensi
          dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed  m),  della
          Costituzione, le attivita'  commerciali,  come  individuate
          dal decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e  di
          somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
          seguenti limiti e prescrizioni: 
                a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
          di requisiti professionali soggettivi  per  l'esercizio  di
          attivita' commerciali, fatti salvi  quelli  riguardanti  il
          settore alimentare e della somministrazione degli  alimenti
          e delle bevande; 
                b) il rispetto di distanze  minime  obbligatorie  tra
          attivita' commerciali appartenenti alla medesima  tipologia
          di esercizio; 
                c)  le  limitazioni   quantitative   all'assortimento
          merceologico  offerto  negli  esercizi  commerciali,  fatta
          salva  la  distinzione  tra  settore   alimentare   e   non
          alimentare; 
                d) il rispetto di limiti riferiti a quote di  mercato
          predefinite o calcolate sul volume delle vendite a  livello
          territoriale sub regionale; 
                d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli  orari
          di  apertura  e  di  chiusura,  l'obbligo  della   chiusura
          domenicale e festiva, nonche' quello della  mezza  giornata
          di chiusura  infrasettimanale  dell'esercizio  ubicato  nei
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche o citta' d'arte; 
                e) la fissazione di  divieti  ad  effettuare  vendite
          promozionali, a meno che non siano prescritti  dal  diritto
          comunitario; 
                f) l'ottenimento di autorizzazioni  preventive  e  le
          limitazioni  di  ordine  temporale  o   quantitativo   allo
          svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
          all'interno degli  esercizi  commerciali,  tranne  che  nei
          periodi immediatamente precedenti i saldi di fine  stagione
          per i medesimi prodotti; 
                f-bis) il divieto o l'ottenimento  di  autorizzazioni
          preventive  per  il  consumo  immediato  dei  prodotti   di
          gastronomia presso l'esercizio di vicinato,  utilizzando  i
          locali e  gli  arredi  dell'azienda  con  l'esclusione  del
          servizio assistito di somministrazione e  con  l'osservanza
          delle prescrizioni igienico-sanitarie. 
              2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
          vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono abrogate le disposizioni  legislative
          e regolamentari statali di  disciplina  del  settore  della
          distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
          di cui al comma 1. 
              4. Le regioni e gli enti  locali  adeguano  le  proprie
          disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
          disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.». 
              -  Il  testo  degli  articoli  22  e  29  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  95  del  24  aprile  1998,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1.  Chiunque  viola  le
          disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18  e
          19  del  presente  decreto  e'  punito  con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
          a lire 30.000.000. 
              2. In caso di particolare gravita'  o  di  recidiva  il
          sindaco  puo'  inoltre  disporre   la   sospensione   della
          attivita' di vendita per un periodo non superiore  a  venti
          giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata  commessa
          la stessa violazione per due volte in un anno, anche se  si
          e'  proceduto  al   pagamento   della   sanzione   mediante
          oblazione. 
              3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli  articoli
          11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente  decreto  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 
              4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il
          titolare: 
                a) non inizia l'attivita' di una media  struttura  di
          vendita entro un anno dalla data del rilascio o  entro  due
          anni se trattasi di una grande struttura di vendita,  salvo
          proroga in caso di comprovata necessita'; 
                b) sospende l'attivita' per un periodo  superiore  ad
          un anno; 
                c) non risulta piu' provvisto dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 5, comma 2; 
                d)   nel   caso   di   ulteriore   violazione   delle
          prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
          sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2. 
              5. Il sindaco ordina la chiusura  di  un  esercizio  di
          vicinato qualora il titolare: 
                a) sospende l'attivita' per un periodo  superiore  ad
          un anno; 
                b) non risulta piu' provvisto dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 5, comma 2; 
                c)   nel   caso   di   ulteriore   violazione   delle
          prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
          sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2. 
              6. In caso di  svolgimento  abusivo  dell'attivita'  il
          sindaco ordina  la  chiusura  immediata  dell'esercizio  di
          vendita. 
              7. Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo
          l'autorita' competente e' il sindaco del comune  nel  quale
          hanno avuto luogo. Alla  medesima  autorita'  pervengono  i
          proventi derivanti dai pagamenti in misura  ridotta  ovvero
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento. 
              (Omissis).» 
              «Art.  29  (Sanzioni).  -  1.  Chiunque   eserciti   il
          commercio  sulle  aree  pubbliche   senza   la   prescritta
          autorizzazione  o  fuori  dal  territorio  previsto   dalla
          autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o  il
          permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e  10,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle
          attrezzature e della merce. 
              2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti  stabiliti
          per l'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche  dalla
          deliberazione del comune di cui all'articolo 28  e'  punito
          con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
          da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 
              3. In caso di particolare gravita'  o  di  recidiva  il
          sindaco puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'  di
          vendita per un periodo non superiore  a  venti  giorni.  La
          recidiva si verifica qualora sia stata commessa  la  stessa
          violazione per due  volte  in  un  anno,  anche  se  si  e'
          proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
              4. L'autorizzazione e' revocata: 
                a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
          entro sei mesi dalla  data  dell'avvenuto  rilascio,  salvo
          proroga in caso di comprovata necessita'; 
                b)  nel  caso  di  decadenza  dalla  concessione  del
          posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
          solare per periodi di tempo  complessivamente  superiori  a
          quattro mesi,  salvo  il  caso  di  assenza  per  malattia,
          gravidanza o servizio militare; 
                c) nel caso in  cui  il  titolare  non  risulti  piu'
          provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2; 
                c-bis) nel caso di mancata presentazione  iniziale  e
          annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28; 
              4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
          di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al  comma
          2-bis dell'articolo 28. 
              5. Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  articolo
          l'autorita' competente e' il sindaco del comune  nel  quale
          hanno avuto luogo. Alla  medesima  autorita'  pervengono  i
          proventi derivanti dai pagamenti in misura  ridotta  ovvero
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».