Art. 2
Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio
nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed
e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su
ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da
chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, compresa la vendita
per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante
attivita' di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una
percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del
comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e' consentita
la possibilita' di realizzare campagne promozionali distinte tra
loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non
superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma
1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche' non superiori a
un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E'
comunque fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che
devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare
alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne
promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con
sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo
fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli
articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri
con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei
pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e
universita'.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura
limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e
tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente,
con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche,
quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che
sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano
trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla
libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute
nell'ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi
opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo' essere
diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di
vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del
settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e)
e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle
disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente
articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni
previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune
nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998, e' il seguente:
«Art. 40 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto
legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate,
dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche
di rilievo internazionale;
f) l'attivita' regolamentare in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di
commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.»
«Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo
40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari,
d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo
52, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
e) la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio, nonche'
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di
ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di
formazione professionale, tecnica e manageriale per gli
operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 .
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata
e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro,
sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle
funzioni di cui al presente capo restano in carica gli
attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
lettera b).».
- Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4
luglio 2006, e' il seguente:
«Art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore
della distribuzione commerciale). - 1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di
attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti
e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari
di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata
di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.».
- Il testo degli articoli 22 e 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, e' il
seguente:
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il
titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di
vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due
anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo
proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad
un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di
vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad
un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il
sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di
vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
(Omissis).»
«Art. 29 (Sanzioni). - 1. Chiunque eserciti il
commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla
autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il
permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle
attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla
deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e'
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del
posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu'
provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e
annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28;
4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma
2-bis dell'articolo 28.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».