Art. 3 
 
 
                      Efficacia e abrogazione. 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si  applicano  a  decorrere
dal 1° settembre 2011. 
  2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni  della
presente legge e' abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n.
62. 
  3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1,  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali e con il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla  Presidenza
del  Consiglio   dei   Ministri   con   delega   all'informazione   e
all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette  alla
Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -   Dipartimento   per
l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro  alle
Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente
legge sul settore del libro. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 7  marzo  2001,
          n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti  editoriali
          e modifiche alla L. 5  agosto  1981,  n.  416),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21  marzo  2001,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 11 (Disciplina del prezzo dei  libri).  -  1.  Il
          prezzo  al  consumatore  finale  dei  libri   venduti   sul
          territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore  o
          dall'importatore ed e' da questi  apposto,  comprensivo  di
          imposta sul valore aggiunto,  su  ciascun  esemplare  o  su
          apposito allegato. 
              2. E' consentita la vendita ai consumatori  finali  dei
          libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad
          un  prezzo  effettivo  diminuito  da  una  percentuale  non
          superiore al 15 per cento di quello fissato  ai  sensi  del
          comma 1. 
              3. I commi 1 e  2  non  si  applicano  per  i  seguenti
          prodotti: 
                a)  libri  per   bibliofili,   intesi   come   quelli
          pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di
          elevata qualita' formale e tipografica; 
                b) libri d'arte, intesi come quelli  stampati,  anche
          parzialmente, con metodi artigianali  per  la  riproduzione
          delle opere artistiche, quelli con  illustrazioni  eseguite
          direttamente a mano e quelli che  sono  rilegati  in  forma
          artigianale; 
                c) libri antichi e di edizioni esaurite; 
                d) libri usati; 
                e) libri posti fuori catalogo dall'editore; 
                f)  libri  venduti  su   prenotazione   del   lettore
          precedente la pubblicazione; 
                g) libri pubblicati da almeno venti mesi e  dopo  che
          siano  trascorsi  almeno  sei  mesi  dall'ultimo   acquisto
          effettuato  dalla  libreria  o  da   altro   venditore   al
          dettaglio; 
                h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di
          rapporti associativi; 
                i)  libri  venduti  nell'ambito   di   attivita'   di
          commercio elettronico; 
                i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi  e  musei
          pubblici. 
              4.  I  libri  possono  essere  venduti  ad  un   prezzo
          effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento: 
                a) in  occasione  di  manifestazioni  di  particolare
          rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai
          sensi degli articoli 40 e 41  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112; 
                b) in  favore  di  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'   sociale,   centri   di   formazione   legalmente
          riconosciuti,   istituzioni   o   centri   con    finalita'
          scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
          ordine e grado, educative ed  universita',  i  quali  siano
          consumatori finali; 
                c) quando sono venduti per corrispondenza. 
              5.  Il  prezzo  complessivo  di   collane,   collezioni
          complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via
          preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi  dei
          singoli volumi che le compongono. 
              6. 
              7.  La  vendita  di  libri   al   consumatore   finale,
          effettuata in difformita' dalle disposizioni  del  presente
          articolo, comporta l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui
          agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
              8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
          presente   articolo   e   provvede    all'accertamento    e
          all'irrogazione delle  sanzioni  previste  al  comma  7;  i
          relativi proventi sono attribuiti al comune  nel  quale  le
          violazioni hanno avuto luogo. 
              9. Il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali,
          sentiti  il  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza  e
          del  mercato,  nonche'  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, con proprio decreto  puo'  provvedere  alla  ulteriore
          individuazione: 
                a) della misura massima dello sconto di cui ai  commi
          2 e 4; 
                b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e
          4, anche modificando l'elenco  dei  prodotti  editoriali  o
          delle modalita'  di  vendita  per  i  quali  consentire  le
          deroghe alla disciplina del prezzo fisso.».