Art. 3
Efficacia e abrogazione.
Relazione al Parlamento
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal 1° settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della
presente legge e' abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n.
62.
3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e
all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle
Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente
legge sul settore del libro.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001,
n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali
e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, e' il
seguente:
«Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri). - 1. Il
prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul
territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o
dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su
apposito allegato.
2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei
libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad
un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non
superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del
comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di
elevata qualita' formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma
artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore
precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che
siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di
rapporti associativi;
i) libri venduti nell'ambito di attivita' di
commercio elettronico;
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei
pubblici.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo
effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai
sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita'
scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, educative ed universita', i quali siano
consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via
preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei
singoli volumi che le compongono.
6.
7. La vendita di libri al consumatore finale,
effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente
articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
presente articolo e provvede all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le
violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore
individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi
2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e
4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o
delle modalita' di vendita per i quali consentire le
deroghe alla disciplina del prezzo fisso.».