Art. 4 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1.  I  comuni  provvedono  alle  attivita'  di  cui  al   comma   9
dell'articolo 2 con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                             Consiglio dei Ministri   
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano