Art. 4
Clausola di neutralita' finanziaria
1. I comuni provvedono alle attivita' di cui al comma 9
dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano