IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il disposto dell'articolo 74, comma 3; Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato articolo 74, comma 3, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo, riservando a uno o piu' successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti, delle modalita' di applicazione e della data di entrata in vigore delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista l'intesa del 4 febbraio 2011, concernente la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, nella quale si prevede esclusivamente l'utilizzo di risorse aggiuntive ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2011; Adotta il presente regolamento: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita' di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle disposizioni di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1999, n. 205, S.O. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53. Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): «Art. 19. (Criteri per la differenziazione delle valutazioni) 1. In ogni amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.»; «Art. 74. (Ambito di applicazione) 1-2 (Omissis). 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalita' di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.». Note all'art. 1: Il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance». Il Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Merito e premi».