Art. 2 
 
 
                      Disposizioni applicabili 
 
  1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei
limiti e con le modalita'  indicati,  le  seguenti  disposizioni  del
Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009: 
    a) articolo 2; 
    b)  articolo  3,  in  quanto  compatibile  con  la   peculiarita'
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la
specificita' delle relative funzioni  istituzionali,  con  esclusione
dell'ultima parte del comma 2 da «secondo modalita'» fino  alla  fine
del comma; 
    c) articolo 4, con esclusione dell'ultima parte della lettera  f)
del comma 2 da «nonche'» sino alla fine della stessa lettera e tenuto
conto, quanto alla valutazione della performance organizzativa, della
peculiarita' dell'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e della specificita' delle relative funzioni istituzionali; 
    d)  articolo  5,  fermo  restando  che  la  programmazione  degli
obiettivi di cui al comma 1 e' su base annuale e  con  esclusione  di
quanto previsto dalle lettere e) e f) del comma 2; 
    e) articolo 6; 
    f) articolo 7, comma 1, fermo restando che il  provvedimento  ivi
citato e' adottato ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, comma 2, fermo  restando  che  le
funzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  sono  organizzate  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, comma 3, con
esclusione  delle  parole:  «secondo  le  direttive  adottate   dalla
Commissione di cui all'articolo 13»; 
    g)  articolo  8,  in  quanto  compatibile  con  la   peculiarita'
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la
specificita' delle relative funzioni istituzionali; 
    h)  articolo  9,  in  quanto  compatibile  con  la   peculiarita'
dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la
specificita' delle relative funzioni  istituzionali,  con  esclusione
delle parole: «dimostrata tramite una significativa  differenziazione
dei giudizi» di cui alla lettera d) del comma 1; 
    i) articolo 10, nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento; 
    j)  articolo  11,  nei  limiti  e  con  le  modalita'   stabiliti
dall'articolo 4 del presente regolamento, fermo restando che il comma
5 si applica avendo riguardo alla peculiarita' dell'ordinamento della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  alla  specificita'  delle
relative funzioni istituzionali e che il comma 6  trova  applicazione
nell'ambito di uno specifico decreto di attuazione  dell'articolo  74
del  decreto  legislativo   n.   150   del   2009   in   materia   di
responsabilita'; 
    k) articolo 12, comma  1,  con  esclusione  della  lettera  a)  e
avendosi comunque  riguardo  alla  specifica  disciplina  dell'organo
incaricato  di  svolgere,  in   quanto   compatibili,   le   funzioni
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
alla lettera b); 
    l) articoli 13 e 14, nei termini, nei limiti e con  le  modalita'
stabiliti dall'articolo 5 del presente regolamento; 
    m) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c). 
  2. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei
limiti e con le modalita'  indicati,  le  seguenti  disposizioni  del
Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009: 
    a) articolo 17; 
    b)  articolo  18,  comma  1,  con  esclusione  delle  parole:  «i
dipendenti che conseguono», e comma 2; 
    c) articolo 19, nei  termini,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabiliti dall'articolo 6 del presente regolamento; 
    d) articolo 20; 
    e) articolo 21; 
    f) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del  premio  di
cui al comma 3 compete alla struttura titolare delle funzioni di  cui
all'articolo 5 del presente regolamento; 
    g) articolo 23; 
    h) articolo 24; 
    i) articolo 25; 
    j) articolo 26; 
    k) articolo 27, con esclusione dei commi 2 e 3; 
    l) articolo 28. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli  da  2  a  15  del
          Titolo II  e  da  17  a  28  del  Titolo  III  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  recante:  «Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»: 
                                  «Titolo II 
           MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE 
                                    Capo I 
                             Disposizioni generali 
              Art. 2. (Oggetto e finalita') 
              1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente   Titolo
          disciplinano il sistema di valutazione  delle  strutture  e
          dei  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  il  cui
          rapporto di lavoro e' disciplinato dall'articolo  2,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  fine
          di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del
          servizio tramite la valorizzazione dei  risultati  e  della
          performance organizzativa e individuale. 
              Art. 3. (Principi generali) 
              1. La misurazione e la  valutazione  della  performance
          sono volte al  miglioramento  della  qualita'  dei  servizi
          offerti  dalle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'   alla
          crescita  delle  competenze  professionali,  attraverso  la
          valorizzazione del merito e l'erogazione dei  premi  per  i
          risultati   perseguiti   dai   singoli   e   dalle   unita'
          organizzative in un quadro di pari opportunita' di  diritti
          e doveri, trasparenza dei risultati  delle  amministrazioni
          pubbliche  e  delle   risorse   impiegate   per   il   loro
          perseguimento. 
              2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta  a  misurare
          ed   a   valutare   la    performance    con    riferimento
          all'amministrazione  nel   suo   complesso,   alle   unita'
          organizzative o aree di responsabilita' in cui si  articola
          e ai singoli dipendenti, secondo  modalita'  conformi  alle
          direttive impartite dalla Commissione di  cui  all'articolo
          13. 
              3. Le amministrazioni pubbliche  adottano  modalita'  e
          strumenti di  comunicazione  che  garantiscono  la  massima
          trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e
          le valutazioni della performance. 
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche  adottano  metodi  e
          strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare   la
          performance individuale  e  quella  organizzativa,  secondo
          criteri   strettamente    connessi    al    soddisfacimento
          dell'interesse  del  destinatario  dei  servizi   e   degli
          interventi. 
              5. Il rispetto delle disposizioni del  presente  Titolo
          e' condizione necessaria per l'erogazione di  premi  legati
          al merito ed alla performance. 
              6.   Fermo   quanto   previsto   dall'   articolo   13,
          dall'applicazione delle disposizioni  del  presente  Titolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a  tale
          fine  le   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              Art. 4.(Ciclo di gestione della performance) 
              1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui
          all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
          maniera coerente con i  contenuti  e  con  il  ciclo  della
          programmazione finanziaria e  del  bilancio,  il  ciclo  di
          gestione della performance. 
              2. Il ciclo di gestione della performance  si  articola
          nelle seguenti fasi: 
                a) definizione e assegnazione degli obiettivi che  si
          intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
          rispettivi indicatori; 
                b) collegamento tra  gli  obiettivi  e  l'allocazione
          delle risorse; 
                c) monitoraggio in corso di esercizio  e  attivazione
          di eventuali interventi correttivi; 
                d)  misurazione  e  valutazione  della   performance,
          organizzativa e individuale; 
                e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di
          valorizzazione del merito; 
                f)  rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di
          indirizzo   politico-amministrativo,   ai   vertici   delle
          amministrazioni, nonche' ai competenti organi  esterni,  ai
          cittadini,  ai  soggetti  interessati,  agli  utenti  e  ai
          destinatari dei servizi. 
              Art. 5. (Obiettivi e indicatori) 
              1. Gli obiettivi sono programmati su base  triennale  e
          definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli
          organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  sentiti  i
          vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano  i
          dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative.  Gli
          obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di  bilancio
          indicati nei documenti programmatici di cui  alla  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il  loro
          conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli
          incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 
              2. Gli obiettivi sono: 
                a) rilevanti e pertinenti rispetto ai  bisogni  della
          collettivita', alla missione istituzionale, alle  priorita'
          politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
                b) specifici  e  misurabili  in  termini  concreti  e
          chiari; 
                c) tali da determinare un significativo miglioramento
          della qualita' dei servizi erogati e degli interventi; 
                d) riferibili ad un arco  temporale  determinato,  di
          norma corrispondente ad un anno; 
                e) commisurati ai valori di riferimento derivanti  da
          standard definiti a  livello  nazionale  e  internazionale,
          nonche' da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
                f) confrontabili con le tendenze della  produttivita'
          dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno
          al triennio precedente; 
                g) correlati alla quantita'  e  alla  qualita'  delle
          risorse disponibili. 
              Art. 6. (Monitoraggio della performance) 
              1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con
          il supporto dei  dirigenti,  verificano  l'andamento  delle
          performance rispetto agli obiettivi di cui  all'articolo  5
          durante  il  periodo  di  riferimento  e  propongono,   ove
          necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi  di  indirizzo
          politico-amministrativo si avvalgono delle  risultanze  dei
          sistemi    di    controllo     di     gestione     presenti
          nell'amministrazione. 
              Art. 7. (Sistema di  misurazione  e  valutazione  della
          performance) 
              1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la
          performance  organizzativa  e  individuale.  A  tale   fine
          adottano  con  apposito   provvedimento   il   Sistema   di
          misurazione e valutazione della performance. 
              2. La  funzione  di  misurazione  e  valutazione  delle
          performance e' svolta: 
                a) dagli Organismi indipendenti di valutazione  della
          performance  di  cui  all'articolo  14,  cui   compete   la
          misurazione e valutazione  della  performance  di  ciascuna
          struttura amministrativa  nel  suo  complesso,  nonche'  la
          proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai
          sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo; 
                b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai  sensi
          del comma 6 del medesimo articolo; 
                c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo
          quanto previsto agli articoli 16 e  17,  comma  1,  lettera
          e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
          modificati dagli articoli 38 e 39 del presente decreto. 
              3.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance, di cui  al  comma  1,  individua,  secondo  le
          direttive adottate dalla Commissione  di  cui  all'articolo
          13, secondo quanto  stabilito  dal  comma  2  del  medesimo
          articolo: 
                a) le fasi, i tempi, le modalita', i  soggetti  e  le
          responsabilita' del processo di misurazione  e  valutazione
          della performance, in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto; 
                b)   le   procedure   di    conciliazione    relative
          all'applicazione del sistema di misurazione  e  valutazione
          della performance; 
                c) le modalita' di raccordo e di integrazione  con  i
          sistemi di controllo esistenti; 
                d) le modalita' di  raccordo  e  integrazione  con  i
          documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
              Art. 8. (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance organizzativa) 
              1.  Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance organizzativa concerne: 
                a)  l'attuazione  delle  politiche   attivate   sulla
          soddisfazione finale dei bisogni della collettivita'; 
                b) l'attuazione  di  piani  e  programmi,  ovvero  la
          misurazione  dell'effettivo   grado   di   attuazione   dei
          medesimi, nel rispetto delle fasi  e  dei  tempi  previsti,
          degli standard qualitativi  e  quantitativi  definiti,  del
          livello previsto di assorbimento delle risorse; 
                c) la rilevazione  del  grado  di  soddisfazione  dei
          destinatari delle attivita' e dei servizi anche  attraverso
          modalita' interattive; 
                d) la modernizzazione e il miglioramento  qualitativo
          dell'organizzazione e delle competenze professionali  e  la
          capacita' di attuazione di piani e programmi; 
                e)  lo  sviluppo  qualitativo  e  quantitativo  delle
          relazioni con i  cittadini,  i  soggetti  interessati,  gli
          utenti e i destinatari dei  servizi,  anche  attraverso  lo
          sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
                f)  l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,   con
          particolare riferimento al contenimento ed  alla  riduzione
          dei  costi,  nonche'  all'ottimizzazione  dei   tempi   dei
          procedimenti amministrativi; 
                g) la qualita' e la quantita' delle prestazioni e dei
          servizi erogati; 
                h) il raggiungimento degli  obiettivi  di  promozione
          delle pari opportunita'. 
              Art. 9. (Ambiti  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance individuale) 
              1. La misurazione e la  valutazione  della  performance
          individuale dei dirigenti e del personale  responsabile  di
          una  unita'  organizzativa  in  posizione  di  autonomia  e
          responsabilita' e' collegata: 
                a) agli indicatori di performance relativi all'ambito
          organizzativo di diretta responsabilita'; 
                b)   al   raggiungimento   di   specifici   obiettivi
          individuali; 
                c)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance  generale  della  struttura,  alle   competenze
          professionali e manageriali dimostrate; 
                d)  alla  capacita'   di   valutazione   dei   propri
          collaboratori,   dimostrata   tramite   una   significativa
          differenziazione dei giudizi. 
              2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti
          sulla performance individuale del personale sono effettuate
          sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate: 
                a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo
          o individuali; 
                b)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla
          performance dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle
          competenze dimostrate ed ai comportamenti  professionali  e
          organizzativi. 
              3. Nella valutazione  di  performance  individuale  non
          sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di
          paternita' e parentale. 
              Art. 10. (Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance) 
              1. Al fine di assicurare la qualita',  comprensibilita'
          ed attendibilita' dei documenti di  rappresentazione  della
          performance, le amministrazioni pubbliche,  secondo  quanto
          stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera  d),  redigono
          annualmente: 
                a) entro il 31 gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) un documento, da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma  1
          sono  immediatamente  trasmessi  alla  Commissione  di  cui
          all'articolo  13  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              3.  Eventuali  variazioni  durante  l'esercizio   degli
          obiettivi   e   degli    indicatori    della    performance
          organizzativa e individuale sono  tempestivamente  inserite
          all'interno nel Piano della performance. 
              4. Per le amministrazioni dello Stato  il  Piano  della
          performance contiene la direttiva annuale del  Ministro  di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
          n. 165. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati. 
              Art. 11. (Trasparenza) 
              1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
          anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui  siti
          istituzionali  delle   amministrazioni   pubbliche,   delle
          informazioni concernenti ogni aspetto  dell'organizzazione,
          degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e
          all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle
          funzioni istituzionali,  dei  risultati  dell'attivita'  di
          misurazione e valutazione svolta dagli  organi  competenti,
          allo scopo di  favorire  forme  diffuse  di  controllo  del
          rispetto dei principi di buon  andamento  e  imparzialita'.
          Essa  costituisce  livello  essenziale  delle   prestazioni
          erogate   dalle   amministrazioni   pubbliche   ai    sensi
          dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   m),   della
          Costituzione. 
              2.  Ogni  amministrazione,  sentite   le   associazioni
          rappresentate nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli  utenti,  adotta  un  Programma  triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente,  che
          indica le iniziative previste per garantire: 
                a) un adeguato livello di  trasparenza,  anche  sulla
          base delle linee guida elaborate dalla Commissione  di  cui
          all'articolo 13; 
                b)  la  legalita'  e  lo   sviluppo   della   cultura
          dell'integrita'. 
              3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
          trasparenza in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della
          performance. 
              4. Ai fini  della  riduzione  del  costo  dei  servizi,
          dell'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul  costo
          del  lavoro,  le   pubbliche   amministrazioni   provvedono
          annualmente ad individuare i servizi erogati,  agli  utenti
          sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10,  comma
          5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
          amministrazioni provvedono altresi' alla  contabilizzazione
          dei costi e all'evidenziazione dei  costi  effettivi  e  di
          quelli imputati al personale  per  ogni  servizio  erogato,
          nonche' al  monitoraggio  del  loro  andamento  nel  tempo,
          pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali. 
              5.  Al  fine  di  rendere  effettivi  i   principi   di
          trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
          attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
          certificata di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto
          legislativo del 7 marzo 2005,  n.  82,  agli  articoli  16,
          comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, e di  cui  all'articolo  34,  comma  1,
          della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
              6.  Ogni  amministrazione  presenta  il  Piano   e   la
          Relazione sulla performance di cui all'articolo  10,  comma
          1, lettere a) e b),  alle  associazioni  di  consumatori  o
          utenti, ai centri di ricerca e  a  ogni  altro  osservatore
          qualificato,  nell'ambito  di   apposite   giornate   della
          trasparenza senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              7.  Nell'ambito  del   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
          tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
          verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2. 
              8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare  sul
          proprio sito istituzionale in apposita  sezione  di  facile
          accesso  e  consultazione,  e   denominata:   «Trasparenza,
          valutazione e merito»: 
                a)  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
          l'integrita' ed il relativo stato di attuazione; 
                b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; 
                c) l'ammontare complessivo dei premi  collegati  alla
          performance   stanziati    e    l'ammontare    dei    premi
          effettivamente distribuiti; 
                d)  l'analisi  dei  dati   relativi   al   grado   di
          differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per  i
          dirigenti sia per i dipendenti; 
                e) i nominativi ed i curricula dei  componenti  degli
          Organismi indipendenti di valutazione  e  del  Responsabile
          delle funzioni di  misurazione  della  performance  di  cui
          all'articolo 14; 
                f) i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari  di
          posizioni organizzative, redatti in conformita' al  vigente
          modello europeo; 
                g)  le  retribuzioni  dei  dirigenti,  con  specifica
          evidenza sulle componenti variabili  della  retribuzione  e
          delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
                h) i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro  che
          rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; 
                i)  gli  incarichi,  retribuiti  e  non   retribuiti,
          conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
              9. In caso di  mancata  adozione  e  realizzazione  del
          Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o  di
          mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
          ai commi 5  e  8  e'  fatto  divieto  di  erogazione  della
          retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
          coinvolti. 
              Art. 12. (Soggetti) 
              1. Nel processo  di  misurazione  e  valutazione  della
          performance    organizzativa    e     individuale     delle
          amministrazioni pubbliche intervengono: 
                a) un organismo  centrale,  denominato:  «Commissione
          per la valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle
          amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13; 
                b) gli Organismi indipendenti  di  valutazione  della
          performance di cui all'articolo 14; 
                c) l'organo di indirizzo  politico-amministrativo  di
          ciascuna amministrazione; 
                d) i dirigenti di ciascuna amministrazione. 
              Art.  13.   (Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche) 
              1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera  f),
          della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  e'   istituita   la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita' delle amministrazioni  pubbliche,  di  seguito
          denominata  «Commissione»,  che  opera  in   posizione   di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche, con il  compito  di  indirizzare,  coordinare  e
          sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni  di
          valutazione, di garantire la  trasparenza  dei  sistemi  di
          valutazione,  di  assicurare   la   comparabilita'   e   la
          visibilita'   degli   indici   di   andamento   gestionale,
          informando annualmente il  Ministro  per  l'attuazione  del
          programma di Governo sull'attivita' svolta. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci,  l'Upi  e  la  Commissione
          sono  definiti  i  protocolli  di  collaborazione  per   la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8. 
              3. La Commissione  e'  organo  collegiale  composto  da
          cinque   componenti   scelti   tra   esperti   di   elevata
          professionalita', anche  estranei  all'amministrazione  con
          comprovate competenze  in  Italia  e  all'estero,  sia  nel
          settore pubblico che in quello privato in tema  di  servizi
          pubblici,  management,   misurazione   della   performance,
          nonche'  di  gestione  e  valutazione  del   personale.   I
          componenti sono nominati, tenuto conto del principio  delle
          pari opportunita' di genere,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per l'attuazione del programma di Governo,  previo
          parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
          espresso a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti.  I
          componenti della Commissione non possono essere scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          della  Commissione.  I  componenti  sono  nominati  per  un
          periodo di sei anni e possono essere  confermati  una  sola
          volta. In  occasione  della  prima  seduta,  convocata  dal
          componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono  nel
          loro  ambito  il  Presidente  della  Commissione.  All'atto
          dell'accettazione della nomina, se dipendenti  da  pubblica
          amministrazione o magistrati in attivita' di servizio  sono
          collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta,  e  il  posto
          corrispondente       nella        dotazione        organica
          dell'amministrazione di appartenenza e' reso  indisponibile
          per  tutta   la   durata   del   mandato;   se   professori
          universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. 
              4. La struttura operativa della Commissione e'  diretta
          da un Segretario generale nominato con deliberazione  della
          Commissione  medesima   tra   soggetti   aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico.  La  Commissione  definisce  con
          propri  regolamenti  le  norme   concernenti   il   proprio
          funzionamento  e  determina,  altresi',  i  contingenti  di
          personale di cui avvalersi entro il limite  massimo  di  30
          unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
          mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
          comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,  comma
          14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  o  mediante
          personale con contratto a  tempo  determinato.  Nei  limiti
          delle  disponibilita'  di  bilancio  la  Commissione   puo'
          avvalersi  di  non  piu'   di   10   esperti   di   elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
          della valutazione della performance e della  prevenzione  e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. La Commissione,  previo
          accordo  con  il  Presidente   dell'ARAN,   puo'   altresi'
          avvalersi del personale e delle strutture  dell'ARAN.  Puo'
          inoltre  richiedere  indagini,  accertamenti  e   relazioni
          all'Ispettorato per la funzione pubblica. 
              5. La Commissione  indirizza,  coordina  e  sovrintende
          all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte  degli
          Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
          Agenzie di valutazione; a tale fine: 
                a) promuove  sistemi  e  metodologie  finalizzati  al
          miglioramento  della  performance   delle   amministrazioni
          pubbliche; 
                b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti; 
                c) confronta le performance rispetto  a  standard  ed
          esperienze, nazionali e internazionali; 
                d)  favorisce,  nella  pubblica  amministrazione,  la
          cultura della trasparenza  anche  attraverso  strumenti  di
          prevenzione e di lotta alla corruzione; 
                e) favorisce la cultura delle pari  opportunita'  con
          relativi criteri e prassi applicative. 
              6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
                a)   fornisce   supporto   tecnico   e   metodologico
          all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
          performance; 
                b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
          del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10; 
                c) verifica la corretta predisposizione del  Piano  e
          della Relazione  sulla  Performance  delle  amministrazioni
          centrali  e,  a  campione,  analizza  quelli   degli   Enti
          territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi; 
                d) definisce i parametri e i modelli  di  riferimento
          del Sistema di misurazione e valutazione della  performance
          di  cui  all'articolo  7  in  termini   di   efficienza   e
          produttivita'; 
                e) adotta le linee guida per la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui all'articolo 11, comma 8, lettera a); 
                f) adotta le linee guida  per  la  definizione  degli
          Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici; 
                g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
          dell'Organismo   indipendente   di   valutazione   di   cui
          all'articolo 14; 
                h) promuove analisi comparate della performance delle
          amministrazioni  pubbliche  sulla  base  di  indicatori  di
          andamento gestionale e la  loro  diffusione  attraverso  la
          pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita'  ed
          iniziative ritenute utili; 
                i)  redige  la  graduatoria  di   performance   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  di
          cui  all'articolo   40,   comma   3-quater,   del   decreto
          legislativo n. 165 del 2001; a tale  fine  svolge  adeguata
          attivita'    istruttoria    e    puo'    richiedere    alle
          amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti; 
                l) promuove iniziative di confronto con i  cittadini,
          le imprese e le relative associazioni  rappresentative;  le
          organizzazioni sindacali e le  associazioni  professionali;
          le  associazioni  rappresentative   delle   amministrazioni
          pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
          14  e  quelli  di  controllo  interni   ed   esterni   alle
          amministrazioni pubbliche; 
                m) definisce un  programma  di  sostegno  a  progetti
          innovativi e  sperimentali,  concernenti  il  miglioramento
          della performance attraverso le  funzioni  di  misurazione,
          valutazione e controllo; 
                n) predispone una relazione annuale sulla performance
          delle  amministrazioni  centrali   e   ne   garantisce   la
          diffusione attraverso la  pubblicazione  sul  proprio  sito
          istituzionale ed altre  modalita'  ed  iniziative  ritenute
          utili; 
                o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
          con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale; 
                p) realizza e  gestisce,  in  collaborazione  con  il
          CNIPA il portale della trasparenza che contiene i  piani  e
          le   relazioni   di   performance   delle   amministrazioni
          pubbliche. 
              7.  La  Commissione  provvede  al   coordinamento,   al
          supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
          all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
          decreto. 
              8. Presso la Commissione e' istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e  la  trasparenza  di  cui  articolo  11,  ne
          verifica l'effettiva adozione e vigila sul  rispetto  degli
          obblighi in materia di trasparenza  da  parte  di  ciascuna
          amministrazione. 
              9. I risultati dell'attivita'  della  Commissione  sono
          pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo cinque anni, dalla data  di  costituzione,  la
          Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e pubblicate  sul  sito  istituzionale  della
          Commissione. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma  gestione  finanziaria  della  Commissione  e
          fissati i compensi per i componenti. 
              12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
          competenti, sono dettate disposizioni per il  raccordo  tra
          le attivita' della Commissione  e  quelle  delle  esistenti
          Agenzie di valutazione. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  4,  comma
          3,  primo  periodo,  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito   dell'autorizzazione   di   spesa    di    cui
          all'articolo 4, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  4
          marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse  da  destinare
          alle  altre  finalita'  di  cui   al   medesimo   comma   3
          dell'articolo 4. 
              Art. 14. (Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance) 
              1.  Ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
                a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
                b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
                c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
                d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
                e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui
          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo
          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei
          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di
          cui al Titolo III; 
                f) e' responsabile della corretta applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
                g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
                h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno. 
              Art.  15.  (Responsabilita'  dell'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo) 
              1.  L'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo
          promuove  la   cultura   della   responsabilita'   per   il
          miglioramento  della   performance,   del   merito,   della
          trasparenza e dell'integrita'. 
              2. L'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo  di
          ciascuna amministrazione: 
                a)  emana  le  direttive  generali   contenenti   gli
          indirizzi strategici; 
                b)  definisce  in  collaborazione   con   i   vertici
          dell'amministrazione  il  Piano  e  la  Relazione  di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); 
                c)  verifica   il   conseguimento   effettivo   degli
          obiettivi strategici; 
                d)  definisce   il   Programma   triennale   per   la
          trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11,  nonche'
          gli eventuali aggiornamenti annuali.»; 
                                  «Titolo III 
                                MERITO E PREMI 
                                    Capo I 
                             Disposizioni generali 
              Art. 17. (Oggetto e finalita') 
              1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti
          di valorizzazione del merito  e  metodi  di  incentivazione
          della produttivita'  e  della  qualita'  della  prestazione
          lavorativa  informati  a   principi   di   selettivita'   e
          concorsualita'  nelle  progressioni  di  carriera   e   nel
          riconoscimento degli incentivi. 
              2. Dall'applicazione delle  disposizioni  del  presente
          Titolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano
          a tale fine le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
              Art. 18. (Criteri e modalita' per la valorizzazione del
          merito ed incentivazione della performance) 
              1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito  e
          il  miglioramento   della   performance   organizzativa   e
          individuale,  anche  attraverso   l'utilizzo   di   sistemi
          premianti  selettivi,   secondo   logiche   meritocratiche,
          nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
          performance   attraverso   l'attribuzione   selettiva    di
          incentivi sia economici sia di carriera. 
              2.   E'   vietata   la   distribuzione    in    maniera
          indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi  e
          premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
          e attestazioni sui sistemi  di  misurazione  e  valutazione
          adottati ai sensi del presente decreto. 
              Art.  19.  (Criteri  per  la   differenziazione   delle
          valutazioni) 
              1. In ogni amministrazione,  l'Organismo  indipendente,
          sulla  base  dei  livelli  di  performance  attribuiti   ai
          valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
          II del presente  decreto,  compila  una  graduatoria  delle
          valutazioni   individuali   del   personale   dirigenziale,
          distinto per livello generale e non, e  del  personale  non
          dirigenziale. 
              2. In ogni graduatoria di cui al comma 1  il  personale
          e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
          che: 
                a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
          di merito alta, alla quale corrisponde  l'attribuzione  del
          cinquanta per cento delle risorse destinate al  trattamento
          accessorio collegato alla performance individuale; 
                b) il cinquanta per cento e' collocato  nella  fascia
          di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
          del  cinquanta  per  cento  delle  risorse   destinate   al
          trattamento   accessorio   collegato    alla    performance
          individuale; 
                c) il restante venticinque  per  cento  e'  collocato
          nella fascia di merito bassa, alla  quale  non  corrisponde
          l'attribuzione di alcun  trattamento  accessorio  collegato
          alla performance individuale. 
              3.  Per  i  dirigenti  si  applicano   i   criteri   di
          compilazione  della  graduatoria  e  di  attribuzione   del
          trattamento accessorio di cui al comma 2,  con  riferimento
          alla retribuzione di risultato. 
              4.  La  contrattazione  collettiva   integrativa   puo'
          prevedere deroghe  alla  percentuale  del  venticinque  per
          cento di cui alla lettera a) del  comma  2  in  misura  non
          superiore a  cinque  punti  percentuali  in  aumento  o  in
          diminuzione,  con  corrispondente  variazione  compensativa
          delle  percentuali  di  cui  alle  lettere  b)  o  c).   La
          contrattazione  puo'  altresi'   prevedere   deroghe   alla
          composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
          e c) e alla  distribuzione  tra  le  medesime  fasce  delle
          risorse destinate ai trattamenti accessori  collegati  alla
          performance individuale. 
              5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede  al
          monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4,  al  fine  di
          verificare il rispetto dei principi di  selettivita'  e  di
          meritocrazia e riferisce in proposito al  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione. 
              6. Le disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  non  si
          applicano  al  personale  dipendente  se  il   numero   dei
          dipendenti  in   servizio   nell'amministrazione   non   e'
          superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti  in
          servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni
          caso deve essere garantita l'attribuzione  selettiva  della
          quota prevalente delle  risorse  destinate  al  trattamento
          economico  accessorio  collegato  alla  performance  a  una
          percentuale limitata del personale dipendente e dirigente. 
                                    Capo II 
                                     Premi 
              Art. 20. (Strumenti) 
              1.  Gli  strumenti  per  premiare  il   merito   e   le
          professionalita' sono: 
                a)  il  bonus  annuale  delle  eccellenze,   di   cui
          all'articolo 21; 
                b)  il  premio  annuale  per  l'innovazione,  di  cui
          all'articolo 22; 
                c) le progressioni economiche,  di  cui  all'articolo
          23; 
                d) le progressioni di carriera, di  cui  all'articolo
          24; 
                e) l'attribuzione di incarichi e responsabilita',  di
          cui all'articolo 25; 
                f) l'accesso a  percorsi  di  alta  formazione  e  di
          crescita   professionale,    in    ambito    nazionale    e
          internazionale, di cui all'articolo 26. 
              2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c)  ed  e)
          del comma  1  sono  riconosciuti  a  valere  sulle  risorse
          disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. 
              Art. 21. (Bonus annuale delle eccellenze) 
              1. E' istituito, nell'ambito delle risorse  di  cui  al
          comma 3-bis dell'articolo 45  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma
          1, lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle
          eccellenze al quale concorre il personale,  dirigenziale  e
          non, che si e' collocato nella fascia di merito alta  nelle
          rispettive graduatorie di cui  all'articolo  19,  comma  2,
          lettera  a).  Il  bonus  e'  assegnato   alle   performance
          eccellenti individuate in non piu' del cinque per cento del
          personale, dirigenziale e non, che si  e'  collocato  nella
          predetta fascia di merito alta. 
              2.   Nei   limiti   delle   risorse   disponibili,   la
          contrattazione collettiva nazionale  determina  l'ammontare
          del bonus annuale delle eccellenze. 
              3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al
          comma 1 puo' accedere agli strumenti premianti di cui  agli
          articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso. 
              4.  Entro  il  mese  di  aprile  di   ogni   anno,   le
          amministrazioni pubbliche, a conclusione  del  processo  di
          valutazione della performance, assegnano  al  personale  il
          bonus annuale relativo all'esercizio precedente. 
              Art. 22. (Premio annuale per l'innovazione) 
              1. Ogni amministrazione pubblica istituisce  un  premio
          annuale per l'innovazione, di valore pari all'ammontare del
          bonus annuale di eccellenza, di cui  all'articolo  21,  per
          ciascun dipendente premiato. 
              2.  Il  premio  viene  assegnato  al  miglior  progetto
          realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo
          cambiamento dei servizi offerti o dei processi  interni  di
          lavoro,  con   un   elevato   impatto   sulla   performance
          dell'organizzazione. 
              3. L'assegnazione del premio per l'innovazione  compete
          all'Organismo indipendente di valutazione della performance
          di cui all'articolo  14,  sulla  base  di  una  valutazione
          comparativa  delle  candidature   presentate   da   singoli
          dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. 
              4. Il  progetto  premiato  e'  l'unico  candidabile  al
          Premio nazionale per  l'innovazione  nelle  amministrazioni
          pubbliche,  promosso   dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione. 
              Art. 23. (Progressioni economiche) 
              1.    Le    amministrazioni    pubbliche    riconoscono
          selettivamente   le   progressioni   economiche   di    cui
          all'articolo 52, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, come introdotto  dall'articolo  62  del
          presente  decreto,  sulla  base  di  quanto  previsto   dai
          contratti collettivi nazionali e integrativi  di  lavoro  e
          nei limiti delle risorse disponibili. 
              2. Le progressioni economiche sono attribuite  in  modo
          selettivo,  ad  una  quota  limitata  di   dipendenti,   in
          relazione allo sviluppo delle competenze  professionali  ed
          ai risultati individuali e collettivi rilevati dal  sistema
          di valutazione. 
              3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi
          dell'articolo  19,  comma  2,  lettera  a),  per  tre  anni
          consecutivi,  ovvero  per  cinque  annualita'   anche   non
          consecutive,  costituisce  titolo   prioritario   ai   fini
          dell'attribuzione delle progressioni economiche. 
              Art. 24. (Progressioni di carriera) 
              1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, come introdotto  dall'articolo
          62 del presente decreto, le  amministrazioni  pubbliche,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti  disponibili
          nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici,  con
          riserva non superiore al cinquanta per cento a  favore  del
          personale interno, nel rispetto delle disposizioni  vigenti
          in materia di assunzioni. 
              2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale
          interno e'  finalizzata  a  riconoscere  e  valorizzare  le
          competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in
          relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. 
              3. La collocazione nella fascia di merito alta, di  cui
          all'articolo  19,  comma  2,  lettera  a),  per  tre   anni
          consecutivi,  ovvero  per  cinque  annualita'   anche   non
          consecutive, costituisce titolo  rilevante  ai  fini  della
          progressione di carriera. 
              Art. 25. (Attribuzione di incarichi e responsabilita') 
              1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita
          professionale  e  la  responsabilizzazione  dei  dipendenti
          pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi  e
          dei servizi offerti. 
              2.  La  professionalita'  sviluppata  e  attestata  dal
          sistema di misurazione e valutazione  costituisce  criterio
          per l'assegnazione di incarichi e  responsabilita'  secondo
          criteri oggettivi e pubblici. 
              Art. 26. (Accesso a percorsi di alta  formazione  e  di
          crescita professionale) 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   riconoscono   e
          valorizzano i contributi individuali e le  professionalita'
          sviluppate dai dipendenti e a tali fini: 
                a) promuovono l'accesso privilegiato dei dipendenti a
          percorsi  di  alta  formazione  in   primarie   istituzioni
          educative nazionali e internazionali; 
                b)   favoriscono   la   crescita   professionale    e
          l'ulteriore sviluppo di competenze  dei  dipendenti,  anche
          attraverso periodi di lavoro  presso  primarie  istituzioni
          pubbliche e private, nazionali e internazionali. 
              2. Gli incentivi di cui al comma  1  sono  riconosciuti
          nei  limiti   delle   risorse   disponibili   di   ciascuna
          amministrazione. 
              Art. 27. (Premio di efficienza) 
              1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          dall'articolo 2, commi 33 e 34,  della  legge  22  dicembre
          2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento  dei  risparmi
          sui  costi  di  funzionamento  derivanti  da  processi   di
          ristrutturazione,    riorganizzazione     e     innovazione
          all'interno delle pubbliche amministrazioni  e'  destinata,
          in misura fino a due terzi,  a  premiare,  secondo  criteri
          generali   definiti   dalla    contrattazione    collettiva
          integrativa,  il  personale  direttamente  e  proficuamente
          coinvolto e per la parte residua ad incrementare  le  somme
          disponibili per la contrattazione stessa. 
              2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati  nella
          Relazione  di  performance,  validati   dall'Organismo   di
          valutazione  di  cui  all'articolo  14  e  verificati   dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. 
              3. Le risorse di cui al comma 1 per le  regioni,  anche
          per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni  del
          Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti,
          nonche' per gli enti locali possono essere utilizzate  solo
          se i risparmi sono stati  documentati  nella  Relazione  di
          performance   e   validati   dal   proprio   organismo   di
          valutazione. 
              Art. 28. (Qualita' dei servizi pubblici) 
              1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 286, e' sostituito dal seguente: 
              «2.   Le   modalita'   di   definizione,   adozione   e
          pubblicizzazione degli standard di qualita', i  casi  e  le
          modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
          misurazione della qualita' dei servizi,  le  condizioni  di
          tutela degli utenti, nonche'  i  casi  e  le  modalita'  di
          indennizzo automatico e forfettario all'utenza per  mancato
          rispetto degli standard  di  qualita'  sono  stabiliti  con
          direttive, aggiornabili  annualmente,  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta della  Commissione  per
          la  valutazione,  la  trasparenza  e   l'integrita'   nelle
          amministrazioni pubbliche. Per quanto  riguarda  i  servizi
          erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
          enti  locali,  si  provvede  con  atti   di   indirizzo   e
          coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
          di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  su
          proposta  della  Commissione   per   la   valutazione,   la
          trasparenza   e    l'integrita'    nelle    amministrazioni
          pubbliche.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, S.O.: 
              «Art. 7. (Autonomia organizzativa) 
              1. Per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali  di
          cui all'articolo 2, e per i  compiti  di  organizzazione  e
          gestione delle occorrenti risorse umane e  strumentali,  il
          Presidente individua con propri decreti le aree  funzionali
          omogenee da affidare alle strutture in cui si  articola  il
          Segretariato generale. 
              2. Con  propri  decreti,  il  Presidente  determina  le
          strutture della cui attivita' si  avvalgono  i  Ministri  o
          Sottosegretari da lui delegati. 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano  il  numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
              4. Per lo svolgimento di  particolari  compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica  l'articolo
          18, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
          modificazioni.  Sentiti  il  Comitato  nazionale   per   la
          bioetica e gli altri organi collegiali che  operano  presso
          la  Presidenza,  il  Presidente,  con  propri  decreti,  ne
          disciplina le strutture di supporto. 
              4-bis.  Per  le  attribuzioni  che  implicano  l'azione
          unitaria  di  piu'   dipartimenti   o   uffici   a   questi
          equiparabili, il  Presidente  puo'  istituire  con  proprio
          decreto     apposite      unita'      di      coordinamento
          interdipartimentale, il cui  responsabile  e'  nominato  ai
          sensi dell'articolo 18, comma3, della legge 23  agosto1988,
          n. 400. Dall'attuazione del presente comma  non  devono  in
          ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
          dello Stato. 
              5.  Il  Segretario   generale   e'   responsabile   del
          funzionamento del Segretariato generale  e  della  gestione
          delle risorse umane  e  strumentali  della  Presidenza.  Il
          Segretario generale puo' essere coadiuvato da  uno  o  piu'
          Vicesegretari  generali.  Per  le  strutture   affidate   a
          Ministri o Sottosegretari, le responsabilita'  di  gestione
          competono ai funzionari preposti alle  strutture  medesime,
          ovvero,  nelle  more  della   preposizione,   a   dirigenti
          temporaneamente  delegati  dal  Segretario   generale,   su
          indicazione del Ministro o Sottosegretario competente. 
              6. Le disposizioni  che  disciplinano  i  poteri  e  le
          responsabilita'      dirigenziali      nelle      pubbliche
          amministrazioni,   con   particolare    riferimento    alla
          valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei
          limiti e con le modalita'  da  definirsi  con  decreto  del
          Presidente, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  tenuto
          conto della peculiarita' dei compiti della  Presidenza.  Il
          Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i
          Ministri o Sottosegretari delegati,  indicano  i  parametri
          organizzativi  e  funzionali,  nonche'  gli  obiettivi   di
          gestione  e  di  risultato  cui  sono  tenuti  i  dirigenti
          generali   preposti   alle   strutture   individuate    dal
          Presidente. 
              7. Il Presidente, con  propri  decreti,  individua  gli
          uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle
          relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio  o
          sottosegretari  della  Presidenza,  e   ne   determina   la
          composizione. 
              8.     La     razionalita'      dell'ordinamento      e
          dell'organizzazione  della  Presidenza  e'   sottoposta   a
          periodica verifica  triennale,  anche  mediante  ricorso  a
          strutture specializzate pubbliche o private. Il  Presidente
          informa le Camere dei risultati della verifica. In sede  di
          prima applicazione del presente  decreto,  la  verifica  e'
          effettuata dopo due anni.».