Art. 3 
 
 
      Disposizioni in materia di valutazione della performance 
 
  1.  Gli  organi  di  indirizzo  politico  -  amministrativo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano annualmente, entro  il
30  novembre,  linee  guida  per  l'individuazione  di  indirizzi   e
obiettivi strategici e  operativi,  nonche'  per  la  definizione  di
indicatori per la misurazione  e  la  valutazione  della  performance
dell'amministrazione e di quella  individuale,  valevoli  per  l'anno
successivo. 
  2.  Entro  il  31  gennaio  gli  organi  di  indirizzo  politico  -
amministrativo emanano direttive annuali per l'azione  amministrativa
e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  in  coerenza  con  i  documenti   di   programmazione
finanziaria e  di  bilancio  e  tenuto  conto  delle  risultanze  del
controllo di gestione, individuando gli  indirizzi  e  gli  obiettivi
strategici e operativi,  nonche'  gli  indicatori  necessari  per  la
misurazione della relativa attuazione. 
  3. Gli organi di indirizzo politico  -  amministrativo  assicurano,
anche per il tramite della struttura titolare delle funzioni  di  cui
all'articolo  5,  l'effettuazione,  in  corso   di   esercizio,   del
monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, anche
ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi. 
  4.  Entro   il   mese   di   marzo,   gli   organi   di   indirizzo
politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla  valutazione
dei dirigenti di vertice, che siano  evidenziati  a  consuntivo,  con
riferimento all'anno precedente,  anche  sulla  base  degli  elementi
forniti dalla struttura titolare delle funzioni di  cui  all'articolo
5, i risultati organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai
singoli obiettivi programmati e alle risorse. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  definisce  e  adotta,
nelle  forme  previste  dall'articolo  7,  comma   6,   del   decreto
legislativo n. 303 del 1999, il  sistema  per  la  misurazione  e  la
valutazione della performance delle proprie strutture, del  personale
dirigenziale e del personale non  dirigenziale,  con  il  quale  sono
individuati  le  fasi,  i  tempi,  le  modalita',  i  soggetti  e  le
responsabilita' del  processo  di  misurazione  e  valutazione  della
performance,  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio   e   verifica
dell'andamento della performance. Gli obiettivi di  cui  al  comma  1
sono individuati attraverso il ricorso alle  modalita'  previste  dal
sistema di cui al primo periodo del presente comma. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  7  del   citato   decreto
          legislativo n. 303 del 1999, si vedano le note all'articolo
          2.