Art. 3 Disposizioni in materia di valutazione della performance 1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano annualmente, entro il 30 novembre, linee guida per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo. 2. Entro il 31 gennaio gli organi di indirizzo politico - amministrativo emanano direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonche' gli indicatori necessari per la misurazione della relativa attuazione. 3. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo assicurano, anche per il tramite della struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, l'effettuazione, in corso di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi. 4. Entro il mese di marzo, gli organi di indirizzo politico-amministrativo assicurano, contestualmente alla valutazione dei dirigenti di vertice, che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche sulla base degli elementi forniti dalla struttura titolare delle funzioni di cui all'articolo 5, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. 5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce e adotta, nelle forme previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle proprie strutture, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale, con il quale sono individuati le fasi, i tempi, le modalita', i soggetti e le responsabilita' del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche' le modalita' di monitoraggio e verifica dell'andamento della performance. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono individuati attraverso il ricorso alle modalita' previste dal sistema di cui al primo periodo del presente comma.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, si vedano le note all'articolo 2.