Art. 4 
 
 
                             Trasparenza 
 
  1.  Gli  organi  di  indirizzo  politico  -  amministrativo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano un Programma triennale
per la trasparenza e l'integrita',  da  aggiornare  annualmente,  che
indica le iniziative previste per garantire un  adeguato  livello  di
trasparenza,   la   legalita'   e   lo   sviluppo    della    cultura
dell'integrita'. 
  2. La trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale,  anche
attraverso lo strumento della pubblicazione  sui  siti  istituzionali
della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  delle  informazioni
concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli  andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse, i  risultati  dell'attivita'
di  misurazione  svolta  dagli  organi  competenti,  allo  scopo   di
garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. 
  3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  pubblica  sul  proprio
sito  istituzionale,  in  apposita  sezione  di  facile   accesso   e
consultazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito»: 
    a)  le  direttive  annuali  per  l'azione  amministrativa  e   la
gestione, nonche' l'indicazione dei risultati raggiunti  da  ciascuna
struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  rispetto  agli
obiettivi programmati; 
    b) l'ammontare dei premi collegati alla performance; 
    c)  i  curricula  dei  dirigenti  e  dei  titolari  di  posizioni
organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo; 
    d) le retribuzioni dei dirigenti; 
    e)  i  curricula  e  le  retribuzioni  di  coloro  che  rivestono
incarichi di indirizzo politico - amministrativo; 
    f) gli incarichi,  retribuiti  e  non  retribuiti,  conferiti  ai
dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
  4. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio  sul  costo  del  lavoro,  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri provvede annualmente ad individuare i  servizi
erogati agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi  dell'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279  (Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato): 
              «Art. 10.  (Sistema  di  contabilita'  economica  delle
          pubbliche amministrazioni) 
              5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
          strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo  per
          il raggiungimento degli  scopi  dell'amministrazione.  Essi
          sono aggregati nelle funzioni-obiettivo  che  esprimono  le
          missioni   istituzionali   di   ciascuna    amministrazione
          interessata. In base alla definizione dei servizi finali  e
          strumentali  evidenziati   nelle   rilevazioni   analitiche
          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
          efficacia e di economicita' del risultato  della  gestione,
          anche ai fini delle valutazioni di competenza del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 , aggiunto dall'articolo 3,  comma  1,  della  legge  3
          aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche
          provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.».