Art. 4 Trasparenza 1. Gli organi di indirizzo politico - amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottano un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'. 2. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle informazioni concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, i risultati dell'attivita' di misurazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica sul proprio sito istituzionale, in apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata «Trasparenza, valutazione e merito»: a) le direttive annuali per l'azione amministrativa e la gestione, nonche' l'indicazione dei risultati raggiunti da ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto agli obiettivi programmati; b) l'ammontare dei premi collegati alla performance; c) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo; d) le retribuzioni dei dirigenti; e) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico - amministrativo; f) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede annualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 10. (Sistema di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni) 5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicita' del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.».