Art. 5 
 
 
              Funzioni di valutazione della performance 
 
  1. Le funzioni relative alla valutazione  della  performance  nella
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono  organizzate  con  decreto
emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  30  luglio
1999,  n.  303,  assicurando  lo  svolgimento,  con  indipendenza  di
giudizio e riferendo direttamente agli organi di indirizzo politico -
amministrativo, dei seguenti compiti: 
    a) cura del perseguimento degli obiettivi  indicati  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    b) coordinamento delle attivita' di valutazione previste ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999; 
    c) supporto agli organi di Governo e di  amministrazione  per  le
attivita' di definizione  degli  obiettivi  e  degli  indicatori,  di
monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico; 
    d) predisposizione di criteri  per  la  definizione  delle  linee
guida di cui all'articolo 3, comma 1, di criteri per  lo  svolgimento
del controllo di gestione e per l'utilizzo delle relative risultanze,
nonche' per la definizione del Programma triennale per la trasparenza
e l'integrita'; 
    e)  promozione  di   sistemi   e   metodologie   finalizzati   al
miglioramento della performance; 
    f) garanzia della trasparenza dei risultati conseguiti; 
    g) supporto tecnico  e  metodologico  agli  organi  di  indirizzo
politico - amministrativo per l'attuazione delle varie fasi del ciclo
di gestione della performance; 
    h) monitoraggio del funzionamento complessivo del  sistema  della
valutazione,  degli  adempimenti  in   materia   di   trasparenza   e
integrita', attestando l'assolvimento dei relativi obblighi,  nonche'
delle iniziative di promozione delle pari opportunita'; 
    i)  comunicazione  tempestiva  delle  criticita'  riscontrate  ai
competenti organi interni di Governo e di amministrazione; 
    j) garanzia della correttezza dei processi di  misurazione  e  di
valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto
dal presente regolamento, dai  contratti  collettivi  nazionali,  dai
contratti integrativi, nel rispetto del principio  di  valorizzazione
del merito e della professionalita', in  quanto  compatibili  con  la
peculiarita' dell'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e con la specificita' delle relative funzioni istituzionali; 
    k) proposta agli organi di indirizzo  politico  -  amministrativo
della   valutazione   annuale   dei   dirigenti    di    vertice    e
dell'attribuzione ad essi dei relativi premi. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1999, n. 193.