Art. 6 
 
 
          Criteri per la differenziazione delle valutazioni 
 
  1. L'attribuzione selettiva delle risorse destinate al  trattamento
economico accessorio e' predisposta dalla  struttura  titolare  delle
funzioni di cui all'articolo 5 sulla base dei livelli di  performance
individuale,  attribuiti  al  personale  dirigenziale,  distinto  per
livello generale e non, e al personale non dirigenziale,  secondo  il
sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 3, comma 5. 
  2. Il sistema di valutazione della  performance  individuale  tiene
conto dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione: 
    a) articolazione in fasce di merito; 
    b) grado di realizzazione delle performance; 
    c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati; 
    d) moltiplicazione  del  peso  ponderato  attribuito  a  ciascuna
fascia di merito per il numero dei dipendenti che in essa rientrano. 
  3. Le fasce di  merito  e  i  corrispondenti  pesi  ponderati  sono
articolati in: 
    a)  fascia  di  merito  alta,  corrispondente  a  un   grado   di
realizzazione delle performance pari al 100% e ad un  peso  ponderato
pari a 1; 
    b)  fascia  di  merito  media,  corrispondente  a  un  grado   di
realizzazione delle performance pari al 80% e ad  un  peso  ponderato
pari a 0,80; 
    c)  fascia  di  merito  bassa,  corrispondente  a  un  grado   di
realizzazione delle performance pari al 60% e ad  un  peso  ponderato
pari a 0,60; 
    d) fascia di merito corrispondente ad un grado delle  performance
inferiore al 60% e ad un peso ponderato pari  a  zero,  che  non  da'
luogo alla attribuzione di  alcun  trattamento  economico  accessorio
collegato alla performance individuale. 
  4. Nelle fasce di merito di cui al comma 3, lettere a)  e  b),  non
puo' essere collocato piu' dell'80% dei dipendenti;  nelle  fasce  di
merito di cui alle lettere c) e d) dello  stesso  comma  3  non  puo'
essere collocato meno del 20% del personale. 
  5. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti
si applicano i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 25 maggio 2011 
 
                                                  Il Presidente 
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                    Berlusconi 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 372