Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ( Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): «Art. 10 (Chiusura dei lavori e collaudo). - 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'. 3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. 4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento. 5. In conformita' al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.». - Il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229.