Art. 10 
 
 
           Raccordo con le procedure dello sportello unico 
                 per le attivita' produttive (SUAP) 
 
  1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente  regolamento
di competenza del SUAP si applica il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  2. Ai soli fini antincendio le attivita'  di  cui  all'Allegato  I,
categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui  al  Capo
III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.
160, fatti salvi i casi in cui si applica il  procedimento  ordinario
di cui al Capo IV dello stesso decreto. 
  3.  La  documentazione  di  cui  alla  lettera  a)  del   comma   1
dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 160, e'  completata,  ai  fini  della  rispondenza
dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
degli  incendi,  dalla  SCIA  di  cui  all'articolo  4  del  presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160  (
          Regolamento per la semplificazione  ed  il  riordino  della
          disciplina  sullo  sportello   unico   per   le   attivita'
          produttive,  ai  sensi   dell'art.   38,   comma   3,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133): 
              «Art. 10 (Chiusura dei lavori e  collaudo).  -   1.  Il
          soggetto interessato comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
          lavori, trasmettendo: 
                a) la dichiarazione del direttore dei lavori  con  la
          quale si attesta  la  conformita'  dell'opera  al  progetto
          presentato e  la  sua  agibilita',  ove  l'interessato  non
          proponga domanda ai sensi  dell'art.  25  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
                b) nei casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  il
          certificato di collaudo  effettuato  da  un  professionista
          abilitato. 
              2. La trasmissione al SUAP della documentazione di  cui
          alle  lettere  a)  e  b)  consente  l'immediato   esercizio
          dell'attivita'. 
              3. Il SUAP cura la  trasmissione  entro  cinque  giorni
          della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni
          ed agli uffici  comunali  competenti  che  sono  tenuti  ad
          effettuare  i  controlli  circa   l'effettiva   rispondenza
          dell'impianto alla normativa  vigente  entro  i  successivi
          novanta giorni, salvo il  diverso  termine  previsto  dalle
          specifiche discipline regionali.  Nel  caso  in  cui  dalla
          certificazione non risulti  la  conformita'  dell'opera  al
          progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto  dalle
          vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale,
          il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni  o  degli
          uffici  competenti,  adotta   i   provvedimenti   necessari
          assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
          legge, ivi  compresa  la  riduzione  in  pristino  a  spese
          dell'impresa,   dandone    contestualmente    comunicazione
          all'interessato entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dal
          ricevimento  della  comunicazione  di  cui  al   comma   1;
          l'intervento  di  riduzione   in   pristino   puo'   essere
          direttamente realizzato anche  da  parte  dell'imprenditore
          stesso. 
              4. Fatti salvi i poteri di autotutela e  di  vigilanza,
          le Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in
          questa fase adottare interventi difformi dagli  adempimenti
          pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4,
          comma 3, lettera a) del presente Regolamento. 
              5. In conformita' al procedimento di  cui  all'art.  7,
          l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per  la
          realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.». 
              - Il citato decreto del Presidente della  Repubblica  7
          settembre 2010, n. 160, e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 2010, n. 229.