Art. 12 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n.
689,  regolamento  recante  la   determinazione   delle   aziende   e
lavorazioni soggette, ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,  n.
37,  concernente  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
    c) decreto del Presidente della Repubblica  12  aprile  2006,  n.
214, concernente regolamento recante semplificazione delle  procedure
di prevenzione incendi relative ai depositi  di  g.p.l.  in  serbatoi
fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi; 
    d) decreto del Ministro dell'interno in  data 16  febbraio  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982,  recante
modificazioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  27  settembre
1965, concernente la determinazione  delle  attivita'  soggette  alle
visite di prevenzione incendi; 
    e) articolo 16 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
recante riassetto delle disposizioni relative  alle  funzioni  ed  ai
compiti  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del   fuoco,   a   norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a: 
      1) comma 1: il secondo periodo; 
      2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di  un  procedimento»
fino alle parole: «attivita' medesime»; 
      3)  comma  4:  dalle  parole:  «Ai  fini»  fino  alle   parole:
«prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire»  fino  alle
parole: «accertamenti e valutazioni»; 
    f)  articolo  6,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il riferimento al citato decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 689 del 1959, si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  37  del  1998,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  214  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  16  del  citato   decreto
          legislativo n. 139 del 2006, come modificato  dal  presente
          regolamento, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  380  del  2001,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 6 (Attivita' edilizia libera). - 1.  Fatte  salve
          le prescrizioni degli  strumenti  urbanistici  comunali,  e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza  energetica   nonche'   delle   disposizioni
          contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di
          cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  i
          seguenti  interventi  sono  eseguiti  senza  alcun   titolo
          abilitativo: 
                a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
                b) gli interventi volti all'eliminazione di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          rampe o di  ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
                c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                d)  i  movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                e)  le  serre  mobili   stagionali,   sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola. 
              2. Nel rispetto dei  medesimi  presupposti  di  cui  al
          comma 1, previa comunicazione, anche  per  via  telematica,
          dell'inizio   dei   lavori   da   parte    dell'interessato
          all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
          alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
                a) gli interventi di  manutenzione  straordinaria  di
          cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b),   ivi   compresa
          l'apertura di porte interne  o  lo  spostamento  di  pareti
          interne, sempre che non  riguardino  le  parti  strutturali
          dell'edificio, non  comportino  aumento  del  numero  delle
          unita'  immobiliari  e  non   implichino   incremento   dei
          parametri urbanistici; 
                b) le opere dirette a soddisfare  obiettive  esigenze
          contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
          al cessare della necessita' e, comunque, entro  un  termine
          non superiore a novanta giorni; 
                c) le opere di pavimentazione e di finitura di  spazi
          esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
          l'indice di permeabilita', ove  stabilito  dallo  strumento
          urbanistico comunale,  ivi  compresa  la  realizzazione  di
          intercapedini  interamente  interrate  e  non  accessibili,
          vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
                d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio  degli
          edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui  al
          decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile  1968,
          n. 1444; 
                e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
          di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 
              3. L'interessato agli interventi  di  cui  al  comma  2
          allega  alla  comunicazione  di  inizio   dei   lavori   le
          autorizzazioni eventualmente obbligatorie  ai  sensi  delle
          normative di settore e, limitatamente  agli  interventi  di
          cui  alla  lettera  a)  del  medesimo  comma  2,   i   dati
          identificativi dell'impresa alla quale intende affidare  la
          realizzazione dei lavori. 
              4. Limitatamente agli interventi di  cui  al  comma  2,
          lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di
          inizio dei lavori, trasmette  all'amministrazione  comunale
          una relazione tecnica provvista di data certa  e  corredata
          degli  opportuni  elaborati  progettuali,  a  firma  di  un
          tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non
          avere rapporti di  dipendenza  con  l'impresa  ne'  con  il
          committente   e   che   asseveri,    sotto    la    propria
          responsabilita', che i lavori sono conformi agli  strumenti
          urbanistici approvati e ai regolamenti  edilizi  vigenti  e
          che per essi la normativa statale e regionale  non  prevede
          il rilascio di un titolo abilitativo. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento  catastale  nel  termine  di   cui   all'art.
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
                a) possono estendere la disciplina di cui al presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti dai commi 1 e 2; 
                b) possono individuare ulteriori interventi  edilizi,
          tra quelli indicati nel comma  2,  per  i  quali  e'  fatto
          obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica
          di cui al comma 4; 
                c)  possono  stabilire  ulteriori  contenuti  per  la
          relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello
          minimo fissato dal medesimo comma. 
              7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori
          ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica,  di
          cui ai commi 2 e 4 del  presente  articolo,  comportano  la
          sanzione pecuniaria pari  a  258  euro.  Tale  sanzione  e'
          ridotta di due terzi  se  la  comunicazione  e'  effettuata
          spontaneamente  quando  l'intervento   e'   in   corso   di
          esecuzione.».