Art. 2 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento  individua  le  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi e disciplina, per  il  deposito  dei
progetti, per l'esame dei  progetti,  per  le  visite  tecniche,  per
l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la  verifica  delle
condizioni  di  sicurezza  antincendio  che,  in  base  alla  vigente
normativa, sono attribuite alla competenza del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  2. Nell'ambito di applicazione del presente  regolamento  rientrano
tutte le attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi
riportate nell'Allegato I del presente regolamento. 
  3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione  incendi  si
distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate  nell'Allegato
I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita',
alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela
della pubblica incolumita'. 
  4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di
cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a  revisione,
in relazione  al  mutamento  delle  esigenze  di  salvaguardia  delle
condizioni di sicurezza antincendio. 
  5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette  ai  controlli
di prevenzione incendi, di cui  all'Allegato  I,  e'  effettuata  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare   a   norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  dell'interno,  sentito  il  Comitato  centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 
  6.  Sono  escluse  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento  le  attivita'  industriali  a   rischio   di   incidente
rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di  sicurezza  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,  e
successive modificazioni. 
  7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure,  nonche'  la
trasparenza  e  la  speditezza  dell'attivita'   amministrativa,   le
modalita'  di  presentazione  delle  istanze  oggetto  del   presente
regolamento  e  la  relativa  documentazione,   da   allegare,   sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 
  8. Con il decreto del Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti
i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi  effettuati  dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 17 della citata legge  n.  400
          del 1988, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,  n.   334(Attuazione   della
          direttiva 96/82/CE relativa al controllo  dei  pericoli  di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate   sostanze
          pericolose): 
              «Art.  8  (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.   Per   gli
          stabilimenti in cui sono presenti  sostanze  pericolose  in
          quantita'   uguali   o   superiori   a   quelle    indicate
          nell'allegato I, parti 1 e 2,  colonna  3,  il  gestore  e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. 
              2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
          previsto all'art. 7, comma 1,  e'  parte  integrante,  deve
          evidenziare che: 
                a) e' stato adottato il  sistema  di  gestione  della
          sicurezza; 
                b) i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
          individuati e sono state adottate le misure necessarie  per
          prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e  per
          l'ambiente; 
                c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
          manutenzione di qualsiasi impianto, deposito,  attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento, che hanno  un  rapporto  con  i  pericoli  di
          incidenti rilevante  nello  stesso,  sono  sufficientemente
          sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di  cui  all'art.
          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste; 
                d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
          e  sono  stati  forniti  all'autorita'  competente  di  cui
          all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
          d'emergenza  esterno  al  fine  di   prendere   le   misure
          necessarie in caso di incidente rilevante. 
              3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1  contiene
          almeno i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica,  tra
          l'altro, il nome  delle  organizzazioni  partecipanti  alla
          stesura del rapporto. Il  rapporto  di  sicurezza  contiene
          inoltre l'inventario aggiornato delle  sostanze  pericolose
          presenti nello stabilimento, nonche'  le  informazioni  che
          possono  consentire  di  prendere   decisioni   in   merito
          all'insediamento di nuovi stabilimenti o  alla  costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti. 
              4. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'ambiente,
          di concerto con i Ministri dell'interno,  della  sanita'  e
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentita
          la Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo  le
          indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto  gia'
          previsto nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per la redazione del rapporto di sicurezza  i  criteri  per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi di incidenti, nonche' i  criteri  di  valutazione  del
          rapporto medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali  decreti
          valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di  cui  ai
          decreti ministeriali emanati  ai  sensi  dell'art.  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,  n.
          175, e successive modifiche. 
              5. Al fine  di  semplificare  le  procedure  e  purche'
          ricorrano  tutti  i  requisiti  prescritti   dal   presente
          articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti  di  essi,
          predisposti in attuazione di altre  norme  di  legge  o  di
          regolamenti  comunitari,  possono  essere  utilizzati   per
          costituire il rapporto di sicurezza. 
              6. Il rapporto di sicurezza  e'  inviato  all'autorita'
          competente preposta alla  valutazione  dello  stesso  cosi'
          come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini: 
                a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  dell'inizio
          dell'attivita'; 
                b) per gli  stabilimenti  esistenti,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
                c) per gli stabilimenti  preesistenti,  non  soggetti
          alle disposizioni del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto; 
                d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
          7, lettere a) e b). 
              7. Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di  riesame
          biennale di cui all'art. 7, comma 4,  deve  riesaminare  il
          rapporto di sicurezza: 
                a) almeno ogni cinque anni; 
                b) nei casi previsti dall'art. 10; 
                c)  in  qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del
          Ministero  dell'ambiente,  eventualmente  su   segnalazione
          della  regione  interessata,   qualora   fatti   nuovi   lo
          giustifichino, o in considerazione delle  nuove  conoscenze
          tecniche in materia  di  sicurezza  derivanti  dall'analisi
          degli  incidenti,  o,  in   misura   del   possibile,   dei
          semincidenti o dei  nuovi  sviluppi  delle  conoscenze  nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche legislative  o  delle  modifiche  degli  allegati
          previste all'art. 15, comma 2. 
              8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
          autorita' di cui al comma 6 se il riesame del  rapporto  di
          sicurezza di cui al comma 7 comporti o  meno  una  modifica
          dello stesso. 
              9.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'  di   cui
          all'art. 22, comma 2, il gestore  predispone  una  versione
          del  rapporto  di  sicurezza,  priva   delle   informazioni
          riservate, da  trasmettere  alla  regione  territorialmente
          competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 
              10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
          comprova   che   determinate   sostanze   presenti    nello
          stabilimento o che una qualsiasi parte  dello  stabilimento
          stesso si trovano in condizioni tali da  non  poter  creare
          alcun  pericolo  di  incidente   rilevante,   dispone,   in
          conformita'  ai  criteri  di  cui  all'allegato   VII,   la
          limitazione delle  informazioni  che  devono  figurare  nel
          rapporto  di  sicurezza  ala  prevenzione   dei   rimanenti
          pericoli di incidenti rilevanti e  alla  limitazione  delle
          loro conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente,  dandone
          comunicazione alle autorita' destinatarie del  rapporto  di
          sicurezza. 
              11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di  cui  al
          comma  10  e  le  motivazioni   della   limitazione   delle
          informazioni.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  23  del  citato   decreto
          legislativo n. 139  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.