Art. 3 
 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  1. Gli enti ed  i  privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui
all'Allegato I, categorie B  e  C,  sono  tenuti  a  richiedere,  con
apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare  a  quelli
esistenti, che comportino un aggravio delle  preesistenti  condizioni
di sicurezza antincendio. 
  2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione
prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 
  3. Il Comando esamina  i  progetti  ed  entro  trenta  giorni  puo'
richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia  sulla
conformita' degli stessi alla normativa  ed  ai  criteri  tecnici  di
prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della documentazione completa.