Art. 4 
 
 
                  Controlli di prevenzione incendi 
 
  1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento,
l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto  legislativo
8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima  dell'esercizio
dell'attivita',   mediante   segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui
all'articolo  2,  comma  7,  del  presente  regolamento.  Il  Comando
verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione  e
dei relativi allegati e, in  caso  di  esito  positivo,  ne  rilascia
ricevuta. 
  2. Per le attivita' di cui all'Allegato I,  categoria  A  e  B,  il
Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al
comma 1, effettua controlli, attraverso  visite  tecniche,  volti  ad
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di
prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza  dei  requisiti  di
sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con  metodo  a
campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita'
o nelle  situazioni  di  potenziale  pericolo  comunque  segnalate  o
rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita'  previsti
dalla normativa di prevenzione incendi, il  Comando  adotta  motivati
provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'   e   di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il
Comando, a richiesta dell'interessato, in  caso  di  esito  positivo,
rilascia copia del verbale della visita tecnica. 
  3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il  Comando,
entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di  prevenzione
degli incendi, nonche' la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza
antincendio. Entro lo stesso termine, in caso  di  accertata  carenza
dei requisiti e  dei  presupposti  per  l'esercizio  delle  attivita'
previsti dalla normativa di prevenzione incendi,  il  Comando  adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa  prodotti,  ad
eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa  antincendio  e  ai  criteri  tecnici  di  prevenzione
incendi detta attivita' entro un termine  di  quarantacinque  giorni.
Entro quindici  giorni  dalla  data  di  effettuazione  delle  visite
tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso
di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di  prevenzione
incendi. 
  4. Il Comando  acquisisce  le  certificazioni  e  le  dichiarazioni
attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I  alla
normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4  dell'articolo
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
  5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal  Comando  nel
corso di un  procedimento  di  autorizzazione  che  prevede  un  atto
deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei  quali  e'
chiamato a far parte  il  Comando  stesso,  si  applicano  i  diversi
termini stabiliti per tali procedimenti. 
  6. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3  del  presente
decreto in  caso  di  modifiche  che  comportano  un  aggravio  delle
preesistenti  condizioni  di  sicurezza  antincendio,  l'obbligo  per
l'interessato  di  avviare  nuovamente  le  procedure  previste   dal
presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di  lavorazione  o
di strutture,  nei  casi  di  nuova  destinazione  dei  locali  o  di
variazioni  qualitative  e  quantitative  delle  sostanze  pericolose
esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga
una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  16  del  citato   decreto
          legislativo n. 139  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.