Art. 3
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 9.268 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2011. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.