Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006: «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1) «pubblico», una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; 2) «autorita' competente», le autorita' nazionali o qualsiasi altro organismo competente designato dagli Stati membri; 3) «impianto», unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato I e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte in tale sito e possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; 4) «complesso» o «complesso industriale», uno o piu' impianti sullo stesso sito gestiti dalla stessa persona fisica o giuridica; 5) «sito», la sede geografica del complesso; 6) «gestore», la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un complesso o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del complesso; 7) «anno di riferimento», l'anno civile per il quale devono essere raccolti i dati sulle emissioni di sostanze inquinanti e sui trasferimenti fuori sito; 8) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, ad eccezione delle sostanze radioattive; 9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente o la salute umana a causa delle loro proprieta' e della loro introduzione nell'ambiente; 10) «emissione», qualsiasi introduzione di sostanze inquinanti nell'ambiente in seguito a qualsiasi attivita' umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, compresi il versamento, l'emissione, lo scarico, l'iniezione, lo smaltimento o la messa in discarica o attraverso reti fognarie non attrezzate per il trattamento finale delle acque reflue; 11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento e di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento; 12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o di dimensioni ridotte che possono rilasciare sostanze inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto combinato su tali comparti puo' essere significativo e per le quali non e' pratico raccogliere dati per ciascuna fonte separata; 13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (1); 14) «rifiuto pericoloso», qualsiasi sostanza od oggetto definito nell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE; 15) «acque reflue», le acque reflue urbane, domestiche e industriali definite nell'art. 2, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (2), e tutte le acque reflue che, in considerazione delle sostanze o degli oggetti in esse contenuti, sono disciplinate dalla normativa comunitaria; 16) «smaltimento», qualsiasi operazione di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE; 17) «recupero», qualsiasi operazione di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.».