Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   2   del   citato
          Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «Art.  2  (Definizioni).  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento valgono le seguenti definizioni: 
                1)  «pubblico»,  una  o  piu'   persone   fisiche   o
          giuridiche e, ai sensi della legislazione  o  della  prassi
          nazionale, le associazioni, le organizzazioni  o  i  gruppi
          costituiti da tali persone; 
                2) «autorita' competente», le autorita'  nazionali  o
          qualsiasi altro organismo competente designato dagli  Stati
          membri; 
                3) «impianto», unita' tecnica permanente in cui  sono
          svolte una o piu'  attivita'  elencate  nell'allegato  I  e
          altre  attivita'  direttamente  associate  che   hanno   un
          collegamento tecnico con le attivita' svolte in tale sito e
          possono incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; 
                4) «complesso» o «complesso industriale», uno o  piu'
          impianti sullo stesso sito  gestiti  dalla  stessa  persona
          fisica o giuridica; 
                5) «sito», la sede geografica del complesso; 
                6) «gestore»,  la  persona  fisica  o  giuridica  che
          gestisce o controlla un  complesso  o,  se  previsto  dalla
          normativa nazionale, alla quale e' stato delegato un potere
          economico  determinante  per  quanto  riguarda  l'esercizio
          tecnico del complesso; 
                7) «anno di riferimento», l'anno civile per il  quale
          devono essere raccolti i dati sulle emissioni  di  sostanze
          inquinanti e sui trasferimenti fuori sito; 
                8)  «sostanze»,  gli  elementi  chimici  e   i   loro
          composti, ad eccezione delle sostanze radioattive; 
                9) «sostanza inquinante», qualsiasi sostanza o gruppo
          di sostanze  potenzialmente  nocive  per  l'ambiente  o  la
          salute umana a causa delle loro  proprieta'  e  della  loro
          introduzione nell'ambiente; 
                10) «emissione», qualsiasi introduzione  di  sostanze
          inquinanti nell'ambiente in seguito a  qualsiasi  attivita'
          umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria,
          compresi   il   versamento,   l'emissione,   lo    scarico,
          l'iniezione, lo smaltimento  o  la  messa  in  discarica  o
          attraverso reti fognarie non attrezzate per il  trattamento
          finale delle acque reflue; 
                11) «trasferimento fuori sito», lo spostamento, oltre
          i confini di un complesso industriale, di rifiuti destinati
          al recupero o allo smaltimento  e  di  sostanze  inquinanti
          contenute in acque reflue destinate al trattamento; 
                12) «fonti diffuse», le numerose fonti disperse o  di
          dimensioni  ridotte   che   possono   rilasciare   sostanze
          inquinanti al suolo, nell'aria o nell'acqua, il cui impatto
          combinato su tali comparti puo' essere significativo e  per
          le quali non e' pratico raccogliere dati per ciascuna fonte
          separata; 
                13) «rifiuto», qualsiasi sostanza od oggetto definito
          nell'art. 1, lettera a),  della  direttiva  75/442/CEE  del
          Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti (1); 
                14)  «rifiuto  pericoloso»,  qualsiasi  sostanza   od
          oggetto definito nell'art. 1, paragrafo 4, della  direttiva
          91/689/CEE; 
                15)  «acque  reflue»,   le   acque   reflue   urbane,
          domestiche e industriali definite nell'art. 2, paragrafi 1,
          2 e 3, della direttiva 91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21
          maggio 1991, concernente il trattamento delle acque  reflue
          urbane (2), e tutte le acque reflue che, in  considerazione
          delle sostanze o degli  oggetti  in  esse  contenuti,  sono
          disciplinate dalla normativa comunitaria; 
                16)  «smaltimento»,  qualsiasi  operazione   di   cui
          all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE; 
                17)   «recupero»,   qualsiasi   operazione   di   cui
          all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE.».