Art. 3 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
  1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si  avvale
dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale. 
  2. Le autorita' competenti alla valutazione della qualita' dei dati
forniti dai gestori ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  del  presente
decreto, sono: 
    a) per i complessi in cui almeno un impianto svolge  un'attivita'
di cui all'allegato VIII al decreto legislativo 29  giugno  2010,  n.
128, la o le autorita'  competenti  al  rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  ai  sensi  delle  norme  vigenti  al   momento
dell'avvio del procedimento di autorizzazione; 
    b) per i complessi non  compresi  nella  lettera  a),  la  stessa
autorita'  prevista  alla  medesima   lettera   a),   salvo   diversa
indicazione della regione  o  della  provincia  autonoma  in  cui  il
complesso e' localizzato che  deve  essere  notificata  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto
superiore per protezione e la ricerca ambientale entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di cui al comma
2, lettere a) e b),  diverse  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare trasmettono  all'Istituto  superiore
per protezione e la ricerca ambientale  un  rapporto  di  valutazione
della qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene  alla
loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato II al presente
decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e  al
formato indicati nell'allegato I al presente decreto. 
  4. Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del comma 2  e'
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
questo si avvale, per  gli  adempimenti  di  cui  ai  commi  2  e  5,
dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e  del
sistema delle agenzie  regionali  e  provinciali  per  la  protezione
dell'ambiente. L'Istituto  superiore  per  protezione  e  la  ricerca
ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3,  entro  la  data
ivi prevista. 
  5. Ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo  5,  comma  5,  del
regolamento (CE) n. 166/2006, le  autorita'  competenti  sono,  fatto
salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di  cui  al  comma  2,
lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza. 
  6. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7,  comma  2,  del
regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni
anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo  stesso
articolo, i dati  che,  previa  verifica,  l'Istituto  superiore  per
protezione  e   la   ricerca   ambientale   comunica   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  entro  il  31
gennaio di ogni anno. 
  7. L'Istituto superiore per  protezione  e  la  ricerca  ambientale
predispone,  inoltre,  una  relazione  di  sintesi  dei  rapporti  di
valutazione trasmessi  dalle  Autorita'  competenti.  Tale  relazione
dovra' essere inviata alle suddette Autorita' entro il 31 gennaio  di
ogni anno. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   5   del   citato
          Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «Art. 5 (Comunicazione dei dati da parte dei  gestori).
          - 1. Il gestore di ciascun complesso che intraprende una  o
          piu' delle attivita' di cui  all'allegato  I  al  di  sopra
          delle   soglie   di   capacita'   applicabili   specificate
          nell'allegato comunica all'autorita'  competente,  su  base
          annuale, i  quantitativi  relativi  agli  eventi  seguenti,
          precisando se le informazioni sono frutto  di  misurazioni,
          calcoli o stime: 
                a) emissioni nell'aria, nell'acqua  e  nel  suolo  di
          ciascuna sostanza inquinante di cui all'allegato II per  un
          quantitativo superiore al relativo valore di soglia di  cui
          all'allegato II; 
                b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per
          oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non  pericolosi  per
          oltre 2 000 tonnellate l'anno, per qualsiasi operazione  di
          recupero e di smaltimento, salvo  per  quanto  riguarda  le
          operazioni di smaltimento, di trattamento dei terreni e  di
          iniezione profonda come menzionato  all'art.  6,  indicando
          con la lettera «R» o «D» se si tratta di rifiuti  destinati
          rispettivamente  al  recupero  o  allo  smaltimento  e,  in
          relazione  ai   movimenti   transfrontalieri   di   rifiuti
          pericolosi, il nome e l'indirizzo del soggetto responsabile
          dello smaltimento o del recupero  dei  rifiuti  e  il  sito
          effettivo di smaltimento o di recupero; 
                c)  trasferimenti  fuori  sito,   in   acque   reflue
          destinate al trattamento, di qualsiasi sostanza  inquinante
          indicata nell'allegato II  per  quantitativi  superiori  al
          valore di soglia di cui all'allegato II, colonna 1 b. 
              Il gestore di ogni complesso che effettui  una  o  piu'
          delle attivita' di cui all'allegato I, al  di  sopra  delle
          soglie di capacita' applicabili specificate  nell'allegato,
          comunica  all'autorita'  competente  le  informazioni   per
          identificare il complesso a norma dell'allegato III, a meno
          che  le  informazioni  non  siano   gia'   a   disposizione
          dell'autorita' competente. 
              Per le operazioni frutto di misurazioni  o  di  calcoli
          occorre precisare il metodo di analisi  e/o  il  metodo  di
          calcolo utilizzato. 
              Le emissioni di cui all'allegato II, comunicate a norma
          della lettera a) del presente paragrafo, comprendono  tutte
          le  emissioni  provenienti  da  tutte  le   fonti   incluse
          nell'allegato I nel sito del complesso. 
              2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono le
          informazioni sulle emissioni e i  trasferimenti  totali  di
          tutte le attivita'  volontarie,  involontarie,  abituali  e
          straordinarie. 
              Al momento di fornire  queste  informazioni  i  gestori
          specificano,  se  possibile,  eventuali  dati  relativi   a
          emissioni accidentali. 
              3.  Il  gestore  di  ciascun  complesso  raccoglie  con
          frequenza   adeguata   le   informazioni   necessarie   per
          determinare le emissioni del complesso  e  i  trasferimenti
          fuori sito soggetti agli obblighi di comunicazione  di  cui
          al paragrafo 1. 
              4. Nell'elaborare la relazione il  gestore  interessato
          utilizza le migliori informazioni disponibili, tra  cui  ad
          esempio  dati  di  monitoraggio,  fattori   di   emissione,
          equazioni di bilancio di massa, monitoraggio  indiretto  ed
          altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e altri metodi a
          norma dell'art. 9,  paragrafo  1,  e  seguendo  metodologie
          riconosciute a livello internazionale ogniqualvolta  queste
          siano disponibili. 
              5. Il gestore di ciascun complesso interessato mantiene
          a  disposizione  delle  autorita'  competenti  dello  Stato
          membro, per i cinque anni successivi alla fine dell'anno di
          riferimento in questione, la  documentazione  contenente  i
          dati  dai  quali  sono  state  ricavate   le   informazioni
          comunicate.  Tale   documentazione   contiene   anche   una
          descrizione della metodologia utilizzata  per  la  raccolta
          dei dati.». 
              - Si riporta il  testo  dell'Allegato  VIII  al  citato
          decreto legislativo n. 128 del 2010: 
              «Allegato  VIII  alla   parte   seconda   del   decreto
          legislativo n. 152/2006. Categorie di attivita' industriali
          di cui all'art. 6, comma 12. - 1. Gli impianti o  le  parti
          di impianti utilizzati per la ricerca,  lo  sviluppo  e  la
          sperimentazione di nuovi prodotti e processi non  rientrano
          nel  titolo  III-bis  della  seconda  parte  del   presente
          decreto. 
              2. I valori limite riportati di seguito si  riferiscono
          in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
          uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate
          alla medesima voce in uno stesso impianto o in  una  stessa
          localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. 
              1. Attivita' energetiche. 
              1.1. Impianti di combustione  con  potenza  termica  di
          combustione di oltre 50 MW. 
              1.2. Raffinerie di petrolio e di gas. 
              1.3. Cokerie. 
              1.4. Impianti  di  gassificazione  e  liquefazione  del
          carbone. 
              2. Produzione e trasformazione dei metalli. 
              2.1. Impianti  di  arrostimento  o  sinterizzazione  di
          minerali metallici compresi i minerali solforati. 
              2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione
          primaria  o  secondaria),  compresa  la   relativa   colata
          continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
              2.3. Impianti destinati alla trasformazione di  metalli
          ferrosi mediante: 
                a) laminazione a caldo con una capacita' superiore  a
          20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; 
                b) forgiatura con magli la  cui  energia  di  impatto
          supera 50 kJ per maglio e allorche' la  potenza  calorifica
          e' superiore a 20 MW; 
                c) applicazione di strati protettivi di metallo  fuso
          con una capacita' di trattamento superiore a  2  tonnellate
          di acciaio grezzo all'ora. 
              2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una  capacita'  di
          produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
              2.5. Impianti: 
                a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da
          minerali, nonche' concentrati o  materie  prime  secondarie
          attraverso    procedimenti    metallurgici,    chimici    o
          elettrolitici; 
                b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
          i  prodotti  di   recupero   (affinazione,   formatura   in
          fonderia), con una  capacita'  di  fusione  superiore  a  4
          tonnellate al giorno per il piombo  e  il  cadmio  o  a  20
          tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 
              2.6. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici
          o  chimici  qualora  le  vasche  destinate  al  trattamento
          utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3. 
              3. Industria dei prodotti minerali. 
              3.1. Impianti  destinati  alla  produzione  di  clinker
          (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di  produzione
          supera 500 tonnellate al giorno oppure  di  calce  viva  in
          forni rotativi la cui capacita'  di  produzione  supera  50
          tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni  aventi  una
          capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 
              3.2. Impianti destinati alla produzione  di  amianto  e
          alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
              3.3. Impianti per la fabbricazione del  vetro  compresi
          quelli destinati alla produzione di  fibre  di  vetro,  con
          capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
              3.4. Impianti  per  la  fusione  di  sostanze  minerali
          compresi  quelli  destinati  alla   produzione   di   fibre
          minerali,  con  una  capacita'  di  fusione  di  oltre   20
          tonnellate al giorno. 
              3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici
          mediante cottura, in particolare tegole,  mattoni,  mattoni
          refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'
          di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con  una
          capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una  densita'  di
          colata per forno superiore a 300 kg/m3. 
              4. Industria chimica. 
              Nell'ambito delle categorie di attivita' della  sezione
          4  si  intende  per  produzione  la  produzione  su   scala
          industriale mediante trasformazione chimica delle  sostanze
          o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6. 
              4.1 Impianti chimici per la fabbricazione  di  prodotti
          chimici organici di base come: 
                a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi  o
          insaturi, alifatici o aromatici); 
                b)  idrocarburi  ossigenati,   segnatamente   alcoli,
          aldeidi,  chetoni,  acidi  carbossilici,  esteri,  acetati,
          eteri, perossidi, resine, epossidi; 
                c) idrocarburi solforati; 
                d) idrocarburi azotati, segnatamente  ammine,  amidi,
          composti nitrosi,  nitrati  o  nitrici,  nitrili,  cianati,
          isocianati; 
                e) idrocarburi fosforosi; 
                f) idrocarburi alogenati; 
                g) composti organometallici; 
                h)  materie  plastiche  di  base   (polimeri,   fibre
          sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
                i) gomme sintetiche; 
                l) sostanze coloranti e pigmenti; 
                m) tensioattivi e agenti di superficie. 
              4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          chimici inorganici di base, quali: 
                a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,
          fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti
          di zolfo, ossidi di azoto,  idrogeno,  biossido  di  zolfo,
          bicloruro di carbonile; 
                b) acidi, quali  acido  cromico,  acido  fluoridrico,
          acido fosforico, acido  nitrico,  acido  cloridrico,  acido
          solforico, oleum e acidi solforati; 
                c) basi,  quali  idrossido  d'ammonio,  idrossido  di
          potassio, idrossido di sodio; 
                d)  sali,  quali  cloruro   d'ammonio,   clorato   di
          potassio,  carbonato  di  potassio,  carbonato  di   sodio,
          perborato, nitrato d'argento; 
                e) metalloidi,  ossidi  metallici  o  altri  composti
          inorganici, quali carburo di calcio,  silicio,  carburo  di
          silicio. 
              4.3.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          fertilizzanti  a  base  di  fosforo,   azoto   o   potassio
          (fertilizzanti semplici o composti). 
              4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di  prodotti
          di base fitosanitari e di biocidi. 
              4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico  o
          biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici  di
          base. 
              4.6.  Impianti  chimici   per   la   fabbricazione   di
          esplosivi. 
              5. Gestione dei rifiuti. 
              Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e  l'art.  3
          della  direttiva  91/689/CEE,  del  12  dicembre  1991  del
          Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 
              5.1. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  ricupero  di
          rifiuti  pericolosi,  della  lista  di  cui   all'art.   1,
          paragrafo 4,  della  direttiva  91/689/CEE  quali  definiti
          negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e
          R  9)  della  direttiva  75/442/CEE   e   nella   direttiva
          75/439/CEE del 16 giugno 1975  del  Consiglio,  concernente
          l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di  oltre  10
          tonnellate al giorno. 
              5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
          definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989  del
          Consiglio,  concernente  la  prevenzione  dell'inquinamento
          atmosferico provocato dai nuovi impianti  di  incenerimento
          dei rifiuti urbani, e nella  direttiva  89/429/CEE  del  21
          giugno  1989  del  Consiglio,  concernente   la   riduzione
          dell'inquinamento atmosferico provocato dagli  impianti  di
          incenerimento  dei  rifiuti  urbani,  con   una   capacita'
          superiore a 3 tonnellate all'ora. 
              5.3.  Impianti  per  l'eliminazione  dei  rifiuti   non
          pericolosi  quali  definiti  nell'allegato   11   A   della
          direttiva 75/442/CEE ai  punti  D  8,  D  9  con  capacita'
          superiore a 50 tonnellate al giorno. 
              5.4. Discariche che ricevono piu' di 10  tonnellate  al
          giorno  o  con  una  capacita'  totale  di   oltre   25.000
          tonnellate, ad esclusione delle discariche  per  i  rifiuti
          inerti. 
              6. Altre attivita'. 
              6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
                a) di pasta per carta a partire dal legno o da  altre
          materie fibrose; 
                b) di carta e cartoni  con  capacita'  di  produzione
          superiore a 20 tonnellate al giorno; 
              6.2. Impianti  per  il  pretrattamento  (operazioni  di
          lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura  di
          fibre o di tessili la cui capacita' di  trattamento  supera
          le 10 tonnellate al giorno. 
              6.3. Impianti per la  concia  delle  pelli  qualora  la
          capacita' di trattamento superi le 12 tonnellate al  giorno
          di prodotto finito. 
              6.4: 
                a) macelli aventi  una  capacita'  di  produzione  di
          carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
                b)  trattamento  e  trasformazione   destinati   alla
          fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  materie
          prime animali (diverse dal  latte)  con  una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di  oltre  75  tonnellate  al
          giorno ovvero materie prime vegetali con una  capacita'  di
          produzione di prodotti finiti di oltre  300  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base trimestrale); 
                c) trattamento e trasformazione  del  latte,  con  un
          quantitativo di latte ricevuto di oltre 200  tonnellate  al
          giorno (valore medio su base annua). 
              6.5. Impianti  per  l'eliminazione  o  il  recupero  di
          carcasse e di residui  di  animali  con  una  capacita'  di
          trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 
              6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame  o
          di suini con piu' di: 
                a) 40.000 posti pollame; 
                b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30  kg),
          o 
                c) 750 posti scrofe. 
              6.7. Impianti  per  il  trattamento  di  superficie  di
          materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi  organici,
          in  particolare   per   apprettare,   stampare,   spalmare,
          sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire
          o impregnare, con una  capacita'  di  consumo  di  solvente
          superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 
              6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone
          duro) o grafite per uso elettrico  mediante  combustione  o
          grafitizzazione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'art.  7  del
          citato Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione  tutti
          i dati di  cui  all'art.  5,  paragrafi  1  e  2,  mediante
          trasferimento  elettronico  secondo  il  formato   di   cui
          all'allegato III in base al calendario seguente: 
                a) per il primo anno di riferimento,  entro  18  mesi
          dalla fine dell'anno di riferimento; 
                b) per tutti  gli  anni  di  riferimento  successivi,
          entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. 
              Il primo anno di riferimento e' il 2007.».