Art. 4 
 
                        Obblighi dei gestori 
 
  1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi
di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.  166/2006  comunica  le
informazioni ivi richieste relative all'anno precedente  all'Istituto
superiore per protezione e la ricerca  ambientale  e  alla  autorita'
competente di cui all'articolo 3,  comma  2,  lettere  a)  e  b)  del
presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo',  entro  il
30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. 
  2. L'allegato II al  presente  decreto  stabilisce  il  formato,  i
contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1. 
  3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  al
fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 5 del citato Regolamento  (CE)
          n. 166/2006, si veda nelle note all'art. 3.