Art. 4 Obblighi dei gestori 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo', entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione. 2. L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1. 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006, si veda nelle note all'art. 3.