Art. 5 
 
              Pubblicita' dei dati e sensibilizzazione 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e l'Istituto superiore per protezione e  la  ricerca  ambientale
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
195, e conformemente a quanto stabilito  dalla  Commissione  europea,
l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale
fine  e'  istituito  il  Registro  nazionale  dei   rilasci   e   dei
trasferimenti di inquinanti aperto  alla  consultazione  elettronica.
Tale registro  e'  gestito  e  aggiornato  annualmente  dall'Istituto
superiore per protezione e la ricerca ambientale. 
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare e l'Istituto superiore per protezione e  la  ricerca  ambientale
promuovono la sensibilizzazione del  pubblico  riguardo  al  Registro
europeo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006  e  al
Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilita'
di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in
essi contenute. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare viene stabilito il formato, i  contenuti  e  le
modalita' per la loro piu'  ampia  diffusione  tra  il  pubblico  del
Registro nazionale di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il riferimento al citato decreto legislativo  n.  195
          del 2005 e' riportato nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   1   del   citato
          Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «Art. 1 (Oggetto). - Il presente regolamento istituisce
          un registro integrato delle emissioni e  dei  trasferimenti
          di sostanze inquinanti a livello  comunitario  (di  seguito
          «PRTR europeo»), sotto  forma  di  banca  dati  elettronica
          accessibile al pubblico,  e  ne  stabilisce  le  regole  di
          funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri
          delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze  inquinanti
          (di   seguito   «protocollo»)   e   onde   facilitare    la
          partecipazione del  pubblico  al  processo  decisionale  in
          materia ambientale nonche' contribuire alla  prevenzione  e
          alla riduzione dell'inquinamento ambientale.».