Art. 6 Relazione alla Commissione 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1 del regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro il 31 gennaio, le informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che predispone e invia alla Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 16 del citato Regolamento (CE) n. 166/2006: «1. In un'unica relazione basata sulle informazioni relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare con frequenza triennale insieme ai dati forniti a norma dell'art. 7, gli Stati membri informano la Commissione circa la prassi e i provvedimenti adottati riguardo agli aspetti seguenti: a) prescrizioni dell'art. 5; b) garanzia e valutazione della qualita' a norma dell'art. 9; c) accesso alle informazioni a norma dell'art. 10, paragrafo 2; d) attivita' di sensibilizzazione a norma dell'art. 15; e) riservatezza delle informazioni a norma dell'art. 11; f) sanzioni comminate a norma dell'art. 20 ed esperienza acquisita nella loro applicazione.».