Art. 6 
 
                     Relazione alla Commissione 
 
  1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16,  comma  1  del
regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per  protezione  e
la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro  il  31  gennaio,  le
informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della
tutela del  territorio  e  del  mare  che  predispone  e  invia  alla
Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  16  del
          citato Regolamento (CE) n. 166/2006: 
              «1. In un'unica  relazione  basata  sulle  informazioni
          relative agli ultimi tre anni di riferimento, da presentare
          con frequenza triennale insieme ai  dati  forniti  a  norma
          dell'art. 7, gli  Stati  membri  informano  la  Commissione
          circa la prassi e i provvedimenti  adottati  riguardo  agli
          aspetti seguenti: 
                a) prescrizioni dell'art. 5; 
                b) garanzia e  valutazione  della  qualita'  a  norma
          dell'art. 9; 
                c) accesso alle informazioni a  norma  dell'art.  10,
          paragrafo 2; 
                d) attivita' di sensibilizzazione a  norma  dell'art.
          15; 
                e) riservatezza delle informazioni a norma  dell'art.
          11; 
                f)  sanzioni  comminate  a  norma  dell'art.  20   ed
          esperienza acquisita nella loro applicazione.».