Art. 2 
 
                     Individuazione dei settori 
 
  1. I settori economici dell'agricoltura, delle  assicurazioni,  del
commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei
trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10,  comma
2, della legge, sono individuati  sulla  base  della  classificazione
ufficiale   delle   attivita'   economiche   definite    a    livello
internazionale da ISIC e da NACE  e  a  livello  italiano  da  ATECO,
secondo  il  prospetto  di  cui  all'allegato  A,  che  forma   parte
integrante del presente regolamento. 
  2. Il settore dell'artigianato  e'  individuato  sulla  base  delle
imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto  1985,  n.
443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese  di
cui all'articolo 8 della legge. 
  3.  Gli  altri  settori  di  rilevante  interesse  per   l'economia
provinciale, di cui all'articolo  10,  comma  2,  della  legge,  sono
individuati  considerando  i   settori   economici   previsti   dalla
classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma  1  del
presente  articolo   e   puntualmente   indicati   nell'allegato   A,
limitatamente alle attivita' svolte da  imprese,  nonche'  gli  altri
settori,  comparti  e  aggregati  di  imprese  quando  ricoprono   un
rilevante interesse nell'economia della  circoscrizione  provinciale,
tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5.  In
ogni caso le imprese dei settori non  esplicitamente  richiamati  dal
comma 1  del  presente  articolo  sono  rappresentate  nel  consiglio
camerale da un unico soggetto anche se il relativo  settore  non  sia
compreso nell'ambito di quelli specifici  individuati  ai  sensi  del
presente comma. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 10, comma 2,  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, vedere nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 8  agosto
          1985, n. 443 (legge-quadro per  l'artigianato),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199: 
              «Art.  3  (Definizione  di  impresa  artigiana).  -  E'
          artigiana  l'impresa  che,   esercitata   dall'imprenditore
          artigiano nei limiti  dimensionali  di  cui  alla  presente
          legge,  abbia  per  scopo  prevalente  lo  svolgimento   di
          un'attivita' di produzione di beni, anche  semilavorati,  o
          di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole  e
          le attivita' di  prestazione  di  servizi  commerciali,  di
          intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
          queste ultime, di somministrazione al pubblico di  alimenti
          e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali  e
          accessorie all'esercizio dell'impresa. 
              E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali  di
          cui  alla  presente  legge  e  con  gli  scopi  di  cui  al
          precedente comma, e' costituita ed esercitata in  forma  di
          societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni
          ed  in  accomandita  per  azioni,  a  condizione   che   la
          maggioranza dei soci, ovvero uno  nel  caso  di  due  soci,
          svolga in prevalenza lavoro personale, anche  manuale,  nel
          processo produttivo e  che  nell'impresa  il  lavoro  abbia
          funzione preminente sul capitale. 
              E'  altresi'  artigiana  l'impresa  che,   nei   limiti
          dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi  di
          cui al primo comma: 
              a) e' costituita ed esercitata in forma di  societa'  a
          responsabilita' limitata  con  unico  socio  sempreche'  il
          socio  unico  sia  in  possesso  dei   requisiti   indicati
          dall'art. 2 e non sia  unico  socio  di  altra  societa'  a
          responsabilita'  limitata  o  socio  di  una  societa'   in
          accomandita semplice; 
              b) e' costituita ed esercitata in forma di societa'  in
          accomandita    semplice,    sempreche'    ciascun     socio
          accomandatario  sia  in  possesso  dei  requisiti  indicati
          dall'art. 2 e  non  sia  unico  socio  di  una  societa'  a
          responsabilita' limitata  o  socio  di  altra  societa'  in
          accomandita semplice. 
              In caso  di  trasferimento  per  atto  tra  vivi  della
          titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa
          mantiene la  qualifica  di  artigiana  purche'  i  soggetti
          subentranti siano in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
          medesimo terzo comma. 
              L'impresa artigiana  puo'  svolgersi  in  luogo  fisso,
          presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei  soci  o
          in  appositi  locali  o  in  altra   sede   designata   dal
          committente oppure in forma ambulante o  di  posteggio.  In
          ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
          una sola impresa artigiana.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          580 del 1993: 
              «Art. 8 (Registro delle imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
              2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'
          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve
          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,
          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,
          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana
          direttive sulla tenuta del registro. 
              3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  6  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
              4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di
          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo  da   assicurare   completezza   ed   organicita'   di
          pubblicita' per tutte le imprese  soggette  ad  iscrizione,
          garantendo la tempestivita' dell'informazione su  tutto  il
          territorio  nazionale.  Le  modalita'  di  attuazione   del
          presente comma sono regolate ai sensi dell'art.  1-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».