Art. 2 Individuazione dei settori 1. I settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attivita' economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento. 2. Il settore dell'artigianato e' individuato sulla base delle imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge. 3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attivita' svolte da imprese, nonche' gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, vedere nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199: «Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di una societa' in accomandita semplice; b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 e non sia unico socio di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa' in accomandita semplice. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di una sola impresa artigiana.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformita' informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro. 3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».