IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante
«Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53
della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli articoli 12
e 14 della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla costituzione
del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio;
Visto in particolare l'articolo 12, comma 3 della legge n. 580 del
1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010
relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che con un
decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i
tempi, i criteri e le modalita' relativi alla procedura di
designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei
componenti della giunta;
Visto l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580 del 1993, che
prevede che del consiglio fa parte anche un rappresentante degli
ordini professionali designato dai presidenti degli ordini
professionali costituiti in apposita consulta;
Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.
122;
Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei
dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio 2011
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita nella seduta del 25 maggio 2011;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;
Vista la nota del 3 agosto 2011 con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
c) «organizzazioni imprenditoriali» indica le organizzazioni
rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati
dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge;
d) «organizzazioni sindacali» indica le organizzazioni sindacali
dei lavoratori;
e) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di tutela
degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco
istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi
regionali in materia;
f) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle
imprese, delle sedi secondarie e delle unita' locali operanti nelle
singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio
iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative;
g) «numero degli occupati» indica il numero complessivo degli
addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'allegato
A del presente decreto;
h) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra il valore
aggiunto calcolato per ciascun settore a norma del decreto di cui
all'articolo 10 della legge ed il numero degli addetti dello stesso
settore;
i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto
annuale, di competenza dell'anno, riscosso da ciascuna camera di
commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le
unita' locali, appartenenti a ciascun settore economico di cui alla
legge o allo statuto camerale;
l) «piccole imprese», indica:
1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50
occupati;
2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione
speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui
all'articolo 2083 del codice civile;
m) «circoscrizione» indica la circoscrizione territoriale di
competenza della camera di commercio.
n) «segretario generale», indica il segretario generale della
camera di commercio, che svolge le funzioni di responsabile del
procedimento o individua il responsabile del procedimento ai
sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le
fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione.
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
supplemento ordinario:
"Art. 11. (Funzioni del consiglio). 1. Il consiglio,
nell'ambito delle materie di competenza previste dalla
legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti
funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative
modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte
votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del
collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il
programma pluriennale di attivita' della camera di
commercio;
d) approva la relazione previsionale e programmatica,
il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio
di esercizio;
e) determina gli emolumenti per i componenti degli
organi della camera di commercio sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
«Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I
componenti del consiglio sono designati dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti
ai settori di cui all'art. 10, comma 2, nonche' dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti, ai sensi dell'art. 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori
di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto
proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito
provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo nonche' al comma 1 dell'art. 14, con
particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle
modalita' relativi alla procedura di designazione dei
componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i
ricorsi relativi all'individuazione della
rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1
del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della
giunta.
4. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo
possono prevedere nello statuto disposizioni relative al
rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei
componenti in rappresentanza delle categorie di cui
all'art. 10, comma 2, da parte dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro
di cui all'art. 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le
modalita' per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in
particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o
attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano
il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al
numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per
settori delle rappresentanze provinciali.».
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
(Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n.
46.
- Si riporta il testo dell'art. 53 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, supplemento ordinario:
«Art. 53 (Delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la riforma della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza
sulle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di assicurare uniformita' e coerenza
nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del
riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e
revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di
nomina degli organi camerali al fine di consentire un
efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle
procedure relative alla rilevazione del grado di
rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini
della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio
quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri
compiti di interesse generale per il sistema delle imprese
nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di
nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un
sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle
camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle
professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in
coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio
sul territorio, nonche' valorizzazione del ruolo
dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e
semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si
provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 580 del 1993:
«Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
consiglio e' determinato in base al numero delle imprese
iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle
ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei
consiglieri secondo le caratteristiche economiche della
circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle
assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria,
dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
turismo e degli altri settori di rilevante interesse per
l'economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la
rappresentanza autonoma delle societa' in forma
cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione
di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del
valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei
settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria
e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei
componenti il consiglio assicurando comunque la
rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza
autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela
degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 23 del 2010:
«Art. 2 (Disposizioni di coordinamento). - 1. In sede
di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10,
comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto
legislativo, sono adottati entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto
legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno
successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli
articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge.
Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al
comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli
stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal
presente decreto legislativo.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 788 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1.-4. (Omissis).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003:
«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento
e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 29 dicembre 1993, n.
580, vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
supplemento ordinario:
«Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
da comprovare con la presentazione di documentazione
conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei
consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille
della popolazione nazionale e presenza sul territorio di
almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui
agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e
delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre
anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da
terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di
produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli
utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2, nonche' i
relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco
degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
presso la stessa Commissione europea.».
- Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2083 del Codice civile:
«Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli
imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano
un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con
il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della citata
legge n. 241 del 1990:
«Art. 5 (Responsabile del procedimento). - 1. Il
dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.
Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). -
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per
l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione. L'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale.».