Art. 10 
 
                 Nomina dei componenti del consiglio 
 
  1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui  all'articolo  9,
comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali  e
le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al
Presidente della giunta regionale i  nominativi  dei  componenti  del
consiglio, limitatamente al numero  dei  seggi  a  ciascuna  di  esse
assegnati, insieme alla documentazione necessaria per  l'accertamento
del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1  dell'articolo
13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita  dichiarazione,
rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  la
disponibilita' dei designati  alla  nomina  e  allo  svolgimento  del
relativo incarico e l'inesistenza delle  cause  ostative  di  cui  al
comma 2 dello stesso articolo 13 della legge. 
  2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 13 della legge,  provvede  alla  nomina
con apposito decreto, da notificare nei  successivi  dieci  giorni  a
tutti  gli  interessati,  alle   organizzazioni   imprenditoriali   e
sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al  procedimento,
alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico.  Il
decreto di  nomina  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  3.  Qualora  le  organizzazioni  non  provvedano  ad   indicare   i
nominativi entro i termini di cui al comma  1,  il  Presidente  della
giunta regionale provvede ai sensi  del  comma  6,  dell'articolo  12
della legge. 
  4. Con la notifica di cui al comma 2, il  Presidente  della  giunta
regionale  stabilisce  la  data   dell'insediamento   del   consiglio
camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del  Presidente  da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta  e
le altre che  dovessero  comunque  precedere  quella  di  nomina  del
Presidente sono presiedute dal consigliere camerale piu'  anziano  di
eta'. 
  5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni  e
gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza
di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il  quale
vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione  o  il
raggruppamento  designante  deve   allegare   il   curriculum   vitae
dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla  documentazione  di
cui al precedente comma 1. 
  6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo  3,  comma  2,
della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali,
o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9,
spetta di designare  complessivamente  piu'  di  due  rappresentanti,
individuano almeno un terzo di rappresentanti di  genere  diverso  da
quello degli altri. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della  citata  legge
          n. 580 del 1993: 
              «Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative).  -
          1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che
          abbiano raggiunto la maggiore eta'  e  godano  dei  diritti
          civili,  che  siano  titolari  di  imprese,  rappresentanti
          legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e
          professioni o esperti in possesso dei  requisiti  stabiliti
          con  il  decreto  di  cui  all'art.  12,  comma  3,  e  che
          esercitino   la   loro    attivita'    nell'ambito    della
          circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono
          equiparati ai cittadini italiani i  cittadini  degli  Stati
          membri della comunita' economica europea  in  possesso  dei
          suddetti requisiti. 
              2. Non possono far parte del consiglio: 
              a) i parlamentari nazionali ed europei,  i  consiglieri
          regionali, il presidente della provincia,  i  membri  della
          giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci  e
          gli assessori  dei  comuni  con  popolazione  superiore  ai
          15.000 abitanti; 
              b) gli amministratori non  nominati  in  rappresentanza
          delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti,
          consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza  della
          camera di commercio o che  dalla  stessa  ricevano  in  via
          continuativa  una  sovvenzione  in   tutto   o   in   parte
          facoltativa; 
              c) i dipendenti della camera di commercio; 
              d) coloro che abbiano riportato  condanne  per  delitti
          non   colposi   contro   la   persona,    il    patrimonio,
          l'amministrazione   pubblica,    l'amministrazione    della
          giustizia  o  la  fede  pubblica,  punibili  con  pena  non
          inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel  massimo,
          a  cinque  anni  o  che  siano  soggetti  alle  misure   di
          prevenzione previste dalla vigente legislazione in  materia
          di lotta alla criminalita' organizzata; 
              e) coloro  che,  per  fatti  compiuti  in  qualita'  di
          amministratori  della  camera  di  commercio,  siano  stati
          dichiarati responsabili  verso  la  medesima  con  sentenza
          definitiva e non abbiano estinto il debito; 
              f) coloro che siano iscritti ad  associazioni  operanti
          in modo occulto o clandestino e per la cui  adesione  siano
          richiesti un giuramento o una promessa solenne. 
              3. La perdita dei requisiti di cui  al  comma  1  o  la
          sopravvenienza di una delle situazioni di cui al  comma  2,
          lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla  carica
          di consigliere. Il provvedimento che dichiara la  decadenza
          e' adottato dall'autorita' competente per la nomina. 
              4. I membri del consiglio per i quali  sopravvenga  una
          delle situazioni di cui al comma 2, lettere a),  b)  e  c),
          devono  optare,  entro  trenta  giorni,   per   una   delle
          cariche.». 
              - Per il testo dell'art.  47  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  vedere  nelle
          note all'art. 2. 
              - Per il comma 6 dell'art. 12 della citata legge n. 580
          del 1993, vedere nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della  citata  legge
          n. 580 del 1993: 
              «Art. 16 (Presidente). - 1. Il  presidente  e'  eletto,
          entro trenta giorni dalla  nomina  del  consiglio,  con  la
          maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora  non  si
          raggiunga  tale  maggioranza   neanche   con   un   secondo
          scrutinio, si procede, entro i successivi quindici  giorni,
          ad una terza votazione in cui per l'elezione  e'  richiesta
          la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora  nella
          terza votazione non  sia  stata  raggiunta  la  maggioranza
          necessaria,  si  procede  ad  una   quarta   votazione   di
          ballottaggio tra i due candidati che nella terza  votazione
          hanno ottenuto il maggior numero  di  voti.  Qualora  nella
          votazione di ballottaggio  nessun  candidato  raggiunga  la
          maggioranza assoluta,  il  consiglio  decade.  Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   con
          proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. Entro centottanta giorni dalla data  di  emanazione
          del decreto si procede al rinnovo degli organi. 
              2. Il presidente rappresenta la  camera  di  commercio,
          convoca e presiede il consiglio e la giunta,  ne  determina
          l'ordine del giorno e, in caso di  urgenza,  provvede  agli
          atti di competenza della giunta non  sottoposti  al  regime
          della vigilanza di cui all'art. 4. In  tal  caso  gli  atti
          sono sottoposti alla giunta per  la  ratifica  nella  prima
          riunione successiva. 
              3.  Il  presidente  dura  in  carica  cinque  anni,  in
          coincidenza con la durata  del  consiglio,  e  puo'  essere
          rieletto due sole volte.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3,  comma  2,  della
          citata legge n. 580 del 1993: 
              «2. Lo  statuto  stabilisce,  altresi',  anche  tenendo
          conto degli eventuali criteri a tal  fine  individuati  dal
          decreto di cui all'art. 10, comma 3, norme  per  assicurare
          condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna  ai  sensi
          del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  e  per
          promuovere la presenza di entrambi  i  sessi  negli  organi
          collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti  e
          aziende da esse dipendenti.».