Art. 10
Nomina dei componenti del consiglio
1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 9,
comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e
le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al
Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del
consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse
assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento
del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione,
rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la
disponibilita' dei designati alla nomina e allo svolgimento del
relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al
comma 2 dello stesso articolo 13 della legge.
2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina
con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a
tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e
sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento,
alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il
decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
3. Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i
nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della
giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12
della legge.
4. Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta
regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio
camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da
effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e
le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del
Presidente sono presiedute dal consigliere camerale piu' anziano di
eta'.
5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e
gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza
di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale
vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il
raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae
dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di
cui al precedente comma 1.
6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2,
della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali,
o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9,
spetta di designare complessivamente piu' di due rappresentanti,
individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da
quello degli altri.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
n. 580 del 1993:
«Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). -
1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che
abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti
civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti
legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e
professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti
con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che
esercitino la loro attivita' nell'ambito della
circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono
equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati
membri della comunita' economica europea in possesso dei
suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri
regionali, il presidente della provincia, i membri della
giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e
gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza
delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti,
consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della
camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via
continuativa una sovvenzione in tutto o in parte
facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti
non colposi contro la persona, il patrimonio,
l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della
giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non
inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo,
a cinque anni o che siano soggetti alle misure di
prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla criminalita' organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di
amministratori della camera di commercio, siano stati
dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza
definitiva e non abbiano estinto il debito;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti
in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano
richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la
sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2,
lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica
di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza
e' adottato dall'autorita' competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una
delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
devono optare, entro trenta giorni, per una delle
cariche.».
- Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle
note all'art. 2.
- Per il comma 6 dell'art. 12 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge
n. 580 del 1993:
«Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto,
entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo
scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni,
ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta
la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella
terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza
necessaria, si procede ad una quarta votazione di
ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella
votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la
maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione
del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio,
convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina
l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli
atti di competenza della giunta non sottoposti al regime
della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti
sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima
riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica cinque anni, in
coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere
rieletto due sole volte.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della
citata legge n. 580 del 1993:
«2. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo
conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal
decreto di cui all'art. 10, comma 3, norme per assicurare
condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per
promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi
collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e
aziende da esse dipendenti.».