Art. 11 
 
                    Sostituzione dei consiglieri 
 
  1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la
camera di commercio ne  da'  immediato  avviso  al  Presidente  della
giunta  regionale   che   provvede,   entro   trenta   giorni   dalla
comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite,  entro  quindici
giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione  imprenditoriale
o sindacale o dell'associazione dei consumatori che  aveva  designato
il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente
se  il  componente  deceduto,  dimissionario  o  decaduto  era  stato
designato ai sensi del comma  6,  secondo  periodo  dell'articolo  12
della  legge.  Il  relativo  decreto  di  nomina  e'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della regione. 
  2. In caso di decesso, dimissioni o  decadenza  del  rappresentante
designato  dalla  consulta  di  cui  all'articolo  8,  la  camera  di
commercio  ne  da'  immediato  avviso  al  Presidente  della   giunta
regionale e al Presidente della consulta stessa,  il  quale  convoca,
entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai  fini
della designazione del nuovo consigliere. 
  3. Qualora la consulta di cui all'articolo  8  non  designi,  entro
dieci  giorni  dalla  convocazione,  il  proprio  rappresentante,  il
Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale,
il quale  provvede  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  6,  secondo
periodo, della legge. 
  4. L'organizzazione imprenditoriale o  sindacale  o  l'associazione
dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al  comma
1, ad indicare il  nominativo  del  sostituto,  vengono  escluse  dal
procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi
del comma 6, dell'articolo 12 della legge. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 12 della citata legge  n.  580
          del 1993, vedere nelle note alle premesse.