Art. 11
Sostituzione dei consiglieri
1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la
camera di commercio ne da' immediato avviso al Presidente della
giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla
comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici
giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale
o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato
il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente
se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato
designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12
della legge. Il relativo decreto di nomina e' pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione.
2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante
designato dalla consulta di cui all'articolo 8, la camera di
commercio ne da' immediato avviso al Presidente della giunta
regionale e al Presidente della consulta stessa, il quale convoca,
entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai fini
della designazione del nuovo consigliere.
3. Qualora la consulta di cui all'articolo 8 non designi, entro
dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il
Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale,
il quale provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo
periodo, della legge.
4. L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione
dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma
1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal
procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi
del comma 6, dell'articolo 12 della legge.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note alle premesse.