Art. 12 
 
          Composizione ed elezione dei membri della giunta 
 
  1. Il numero dei membri di giunta e' determinato dallo  statuto  in
relazione  ai  componenti  del   consiglio,   tenendo   conto   delle
disposizioni  legislative  applicabili  agli  organi  collegiali.  Le
disposizioni del presente articolo si applicano per  le  sostituzioni
dei componenti della giunta in carica e per la  ricostituzione  delle
giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta
ed i relativi settori previsti dallo statuto. 
  2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere  puo'  esprimere
nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad  un  terzo  dei  membri
della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore. 
  3. Il  consiglio  camerale  provvede,  con  votazione  a  scrutinio
segreto, alla elezione dei componenti  della  giunta  nella  riunione
immediatamente  successiva  a  quella  relativa   alla   nomina   del
Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso. 
  4. In caso di parita' di voti il Presidente dispone  immediatamente
l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale  ogni  membro  del
consiglio dispone comunque di un solo voto. 
  5. Dei componenti  di  giunta,  quattro  devono  essere  eletti  in
rappresentanza   dei   settori   dell'industria,    del    commercio,
dell'artigianato  e  dell'agricoltura.  Per  ciascuno   dei   quattro
settori,  entra  prioritariamente  a  far  parte  della   giunta   il
rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti;
qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato
voti,  il  Presidente  dispone  immediatamente   l'effettuazione   di
apposito ballottaggio, fra i  rappresentanti  del  settore;  in  tale
ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo  voto.  Gli
altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati  ai
consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il  maggior
numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza. 
  6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel
corso della medesima seduta.