Art. 12
Composizione ed elezione dei membri della giunta
1. Il numero dei membri di giunta e' determinato dallo statuto in
relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle
disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali. Le
disposizioni del presente articolo si applicano per le sostituzioni
dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle
giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta
ed i relativi settori previsti dallo statuto.
2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere puo' esprimere
nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad un terzo dei membri
della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore.
3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio
segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione
immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del
Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
4. In caso di parita' di voti il Presidente dispone immediatamente
l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del
consiglio dispone comunque di un solo voto.
5. Dei componenti di giunta, quattro devono essere eletti in
rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno dei quattro
settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il
rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti;
qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato
voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di
apposito ballottaggio, fra i rappresentanti del settore; in tale
ballottaggio ogni membro del consiglio dispone di un solo voto. Gli
altri posti eventualmente disponibili nella giunta sono assegnati ai
consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior
numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
6. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel
corso della medesima seduta.