Art. 13 
 
                    Decorrenza dell'applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  3,  comma  1  e  comma  5,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23,  le  disposizioni  del  presente
regolamento si  applicano  decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli
camerali, limitatamente  a  quelle  avviate  successivamente  a  tale
termine. 
  2. In sede di prima applicazione le organizzazioni  sindacali  sono
esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all'articolo  3,
comma  2,  per  le  eventuali  procedure  avviate  fra  la  data   di
applicazione di cui al  comma  1  del  presente  articolo  ed  il  31
dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 agosto 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 7, foglio n. 95 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi  1  e  5,  del
          citato decreto legislativo n. 23 del 2010: 
              «Art.   3   (Disposizioni   transitorie).   -   1.   Le
          disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15  e  16
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal
          presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo
          giorno successivo all'emanazione dei  regolamenti  previsti
          dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4,  della  predetta
          legge. Alla successiva scadenza degli organi  gli  enti  di
          cui al comma 3 avviano le  procedure  per  la  costituzione
          degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e
          16 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  come  modificati
          dal presente decreto legislativo. 
              2.- 4. (Omissis). 
              5. Le procedure di rinnovo  dei  consigli  camerali  in
          corso alla data di scadenza del termine di cui al comma  1,
          primo periodo, vengono  completate  secondo  la  disciplina
          vigente  al   momento   del   loro   avvio.   Le   gestioni
          commissariali in essere alla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  proseguono  fino   all'esaurimento   del
          relativo mandato.».