Art. 13
Decorrenza dell'applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente
regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli
camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale
termine.
2. In sede di prima applicazione le organizzazioni sindacali sono
esonerate dall'obbligo di deposito degli elenchi cui all'articolo 3,
comma 2, per le eventuali procedure avviate fra la data di
applicazione di cui al comma 1 del presente articolo ed il 31
dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro: Romani
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 7, foglio n. 95
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 5, del
citato decreto legislativo n. 23 del 2010:
«Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal
presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo
giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti
dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta
legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di
cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione
degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e
16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati
dal presente decreto legislativo.
2.- 4. (Omissis).
5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in
corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1,
primo periodo, vengono completate secondo la disciplina
vigente al momento del loro avvio. Le gestioni
commissariali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto proseguono fino all'esaurimento del
relativo mandato.».