Art. 2
Procedure per la determinazione della consistenza
delle organizzazioni imprenditoriali
1. Il Presidente della camera di commercio, centottanta giorni
prima della scadenza del consiglio camerale, da' avvio alle procedure
previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso nell'albo
camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale
comunicazione al Presidente della giunta regionale.
2. Entro e non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni
imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni
nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella
circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, fanno
pervenire alla camera di commercio, ai fini della ripartizione dei
seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge e secondo i
criteri definiti dal decreto di cui all'articolo 10 della legge,
un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilita' secondo lo
schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente
regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i
seguenti dati:
a) le informazioni documentate, anche attraverso copia dello
statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalita' di
tutela e promozione degli interessi degli associati, nonche'
all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai
servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione, nonche' per
il settore delle societa' in forma cooperativa il numero dei soci
aderenti alle stesse;
b) il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del
proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di pubblicazione dell'avviso, purche' nell'ultimo biennio
abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione;
c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b),
compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la
distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'allegato A
al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno
precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte
da cui i dati sono stati tratti;
d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre anni nel
territorio della circoscrizione, oppure che e' rappresentata nel
CNEL.
3. Le organizzazioni di cui al comma 2 presentano, a norma
dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 2, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco delle
imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B,
che forma parte integrante del presente regolamento.
4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il
predetto elenco e' presentato su apposito supporto digitale in
duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritto
con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la
tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla
camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione
in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero
consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili
contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 7.
5. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare
alla ripartizione dei seggi in piu' di uno dei settori economici
previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare
all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della
rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al comma 2 le
relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per
ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra
piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa
associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge
attivita' promiscua.
6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e
strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale,
rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella
circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui al
comma 2 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, sono
presentate dal legale rappresentante di tale organizzazione con
riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentativita'
nell'ambito provinciale.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, supplemento ordinario:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la
firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma
2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'art. 23, comma 5.».