Art. 2 
 
          Procedure per la determinazione della consistenza 
                delle organizzazioni imprenditoriali 
 
  1. Il Presidente della  camera  di  commercio,  centottanta  giorni
prima della scadenza del consiglio camerale, da' avvio alle procedure
previste dal presente decreto pubblicando apposito  avviso  nell'albo
camerale e  sul  sito  internet  istituzionale,  dandone  contestuale
comunicazione al Presidente della giunta regionale. 
  2.  Entro  e  non  oltre  quaranta   giorni   dalla   pubblicazione
dell'avviso, a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni
imprenditoriali di livello  provinciale  aderenti  ad  organizzazioni
nazionali   rappresentate   nel   CNEL,   ovvero    operanti    nella
circoscrizione da almeno tre anni prima  della  pubblicazione,  fanno
pervenire alla camera di commercio, ai fini  della  ripartizione  dei
seggi di cui al comma 1 dell'articolo 10  della  legge  e  secondo  i
criteri definiti dal decreto di  cui  all'articolo  10  della  legge,
un'unica dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  resa  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta a pena di irricevibilita' secondo lo
schema di cui all'allegato A che forma parte integrante del  presente
regolamento, sottoscritta dal  legale  rappresentante,  contenente  i
seguenti dati: 
  a)  le  informazioni  documentate,  anche  attraverso  copia  dello
statuto, in merito alla propria natura e alle  proprie  finalita'  di
tutela  e  promozione  degli  interessi  degli   associati,   nonche'
all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative,  ai
servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione, nonche' per
il settore delle societa' in forma cooperativa  il  numero  dei  soci
aderenti alle stesse; 
  b) il numero delle imprese che  risultano  iscritte,  a  norma  del
proprio statuto, alla data del 31  dicembre  dell'anno  precedente  a
quello di  pubblicazione  dell'avviso,  purche'  nell'ultimo  biennio
abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; 
  c) il numero degli occupati nelle imprese di cui alla  lettera  b),
compresi gli  occupati  per  frazione  di  anno  solare,  secondo  la
distinta per categorie contenuta nello schema di cui  all'allegato  A
al  presente  decreto,  con  riferimento  alla  situazione  dell'anno
precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la  fonte
da cui i dati sono stati tratti; 
  d) l'attestazione che l'associazione opera da almeno tre  anni  nel
territorio della circoscrizione,  oppure  che  e'  rappresentata  nel
CNEL. 
  3. Le  organizzazioni  di  cui  al  comma  2  presentano,  a  norma
dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 2, a  pena  di  esclusione  dal  procedimento,  l'elenco  delle
imprese associate, redatto secondo lo schema di cui  all'allegato  B,
che forma parte integrante del presente regolamento. 
  4. L'elenco di cui al comma 3 deve essere presentato sotto forma di
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale  rappresentante.  Il
predetto elenco  e'  presentato  su  apposito  supporto  digitale  in
duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A,  sottoscritto
con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la
tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica  indicata  dalla
camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione
in  un'apposita  sezione  del  proprio  sito  istituzionale,   ovvero
consegnato  e  conservato,  salvo  esigenze  di  verifica,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili
contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto  delle  disposizioni
di cui all'articolo 7. 
  5. Qualora un'organizzazione  imprenditoriale  intenda  partecipare
alla ripartizione dei seggi in piu'  di  uno  dei  settori  economici
previsti  dallo  statuto   camerale,   ovvero   intenda   partecipare
all'interno  del  proprio  settore   anche   all'assegnazione   della
rappresentanza  delle  piccole  imprese,   fornisce   attraverso   la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui al comma 2  le
relative notizie e i  dati,  in  modo  distinto  rispettivamente  per
ciascuno dei settori di proprio interesse,  ovvero  distinguendo  tra
piccole imprese e altre imprese associate.  In  ogni  caso  l'impresa
associata  va  conteggiata  in  un  unico  settore  anche  se  svolge
attivita' promiscua. 
  6. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali  costituite  e
strutturate soltanto a livello nazionale o, in  mancanza,  regionale,
rappresentate nel CNEL ovvero  operanti  da  almeno  tre  anni  nella
circoscrizione della camera di commercio, la dichiarazione di cui  al
comma 2 e le designazioni di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  sono
presentate dal  legale  rappresentante  di  tale  organizzazione  con
riferimento,   comunque,   esclusivamente   alla   rappresentativita'
nell'ambito provinciale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia  di  documentazione  amministrativa  -  Testo   A),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,  n.
          42, supplemento ordinario: 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Per il testo dell'art. 12 della citata legge  n.  580
          del 1993, vedere nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del  citato  decreto
          legislativo n. 82 del 2005: 
              «Art.  25  (Firma  autenticata).  -  1.   Si   ha   per
          riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la
          firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma  avanzata
          autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato. 
              2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche
          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione
          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica
          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico
          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza
          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'
          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato
          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento
          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento
          giuridico. 
              3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del
          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma
          2. 
          4. Se al  documento  informatico  autenticato  deve  essere
          allegato altro documento formato in originale su altro tipo
          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia
          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le
          disposizioni dell'art. 23, comma 5.».