Art. 3
Procedure per la determinazione della consistenza delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori
1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, a pena di
esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le
associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella
circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione
dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini
dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6
dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a
pena di irricevibilita', secondo lo schema di cui all'allegato C che
forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal
legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali
si possa desumere il grado di rappresentativita' nella circoscrizione
con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza
e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e
all'attivita' svolta nella circoscrizione di competenza.
2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma
dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli
associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma
parte integrante del presente regolamento.
3. L'elenco di cui al comma 2 e' presentato sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il
predetto elenco e' presentato su apposito supporto digitale in
formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo
25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando
una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa
resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del
proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo
esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta
chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7.
4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda
tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della
camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.
5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si
riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della
camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a
cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero
negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle
leggi regionali in materia.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 10, comma 6, della citata
legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vedere nelle
note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, vedere nelle note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 137, comma 2, lettera b) del
citato decreto legislativo n. 206 del 2005, vedere nelle
note all'art. 1.