Art. 3 
 
Procedure   per   la   determinazione   della    consistenza    delle
  organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori 
 
  1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2,  a  pena  di
esclusione  dal  procedimento,  le  organizzazioni  sindacali  e   le
associazioni dei consumatori di livello provinciale,  operanti  nella
circoscrizione  da  almeno  tre  anni   prima   della   pubblicazione
dell'avviso, fanno  pervenire  alla  camera  di  commercio,  ai  fini
dell'assegnazione degli  ulteriori  due  seggi  di  cui  al  comma  6
dell'articolo 10 della legge, una dichiarazione sostitutiva  di  atto
di  notorieta'  resa  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  redatta,  a
pena di irricevibilita', secondo lo schema di cui all'allegato C  che
forma parte integrante del  presente  regolamento,  sottoscritta  dal
legale rappresentante e contenente gli elementi necessari  dai  quali
si possa desumere il grado di rappresentativita' nella circoscrizione
con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza
e diffusione delle proprie strutture operative e ai  servizi  resi  e
all'attivita' svolta nella circoscrizione di competenza. 
  2.  Le  associazioni  di  cui  al  comma  1  presentano,  a   norma
dell'articolo 12 della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al
comma 1, a  pena  di  esclusione  dal  procedimento,  l'elenco  degli
associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma
parte integrante del presente regolamento. 
  3. L'elenco di  cui  al  comma  2  e'  presentato  sotto  forma  di
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale  rappresentante.  Il
predetto elenco  e'  presentato  su  apposito  supporto  digitale  in
formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo
25 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica,  utilizzando
una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio  e  da  questa
resa nota anche tramite  pubblicazione  in  un'apposita  sezione  del
proprio sito istituzionale  ovvero  consegnato  e  conservato,  salvo
esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7,  comma  3,  in  busta
chiusa  sigillata.  I  dati  sensibili  contenuti  nell'elenco   sono
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7. 
  4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali  riguarda
tutti gli iscritti dipendenti da imprese della  circoscrizione  della
camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del  31
dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. 
  5. La consistenza numerica delle associazioni  dei  consumatori  si
riferisce esclusivamente agli  iscritti  nella  circoscrizione  della
camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente  a
quello di pubblicazione dell'avviso,  inclusi  nell'elenco  tenuto  a
cura delle associazioni stesse di  cui  all'articolo  137,  comma  2,
lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  ovvero
negli elenchi tenuti dalle associazioni  riconosciute  in  base  alle
leggi regionali in materia. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art.  10,  comma  6,  della  citata
          legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art.  47  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  vedere  nelle
          note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 12 della citata legge  n.  580
          del 1993, vedere nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  25  del  citato   decreto
          legislativo n. 82 del 2005, vedere nelle note all'art. 2. 
          - Per il testo dell'art.  137,  comma  2,  lettera  b)  del
          citato decreto legislativo n. 206 del  2005,  vedere  nelle
          note all'art. 1.