Art. 4
Dichiarazione di apparentamento
1. Due o piu' organizzazioni imprenditoriali possono concorrere
all'assegnazione dei seggi di uno o piu' settori congiuntamente.
Analogamente, due o piu' organizzazioni sindacali o associazioni di
consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del
seggio. A tal fine, fanno pervenire alla camera di commercio, entro
il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2, una dichiarazione
redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema di
cui all'allegato E, che forma parte integrante del presente
regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta congiuntamente
dai legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni
partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al
procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.
3. In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni
partecipanti al raggruppamento, presentano, contestualmente alla
dichiarazione di cui al comma 1, gli allegati A e B di cui
all'articolo 2 ovvero gli allegati C e D di cui all'articolo 3
dichiarando, a norma dell'articolo 12 della legge, i dati
disgiuntamente, a pena di irricevibilita'.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note alle premesse.