Art. 4 
 
                   Dichiarazione di apparentamento 
 
  1. Due o piu'  organizzazioni  imprenditoriali  possono  concorrere
all'assegnazione dei seggi di  uno  o  piu'  settori  congiuntamente.
Analogamente, due o piu' organizzazioni sindacali o  associazioni  di
consumatori possono concorrere  congiuntamente  all'assegnazione  del
seggio. A tal fine, fanno pervenire alla camera di  commercio,  entro
il termine di cui al  comma  2  dell'articolo  2,  una  dichiarazione
redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema  di
cui  all'allegato  E,  che  forma  parte  integrante   del   presente
regolamento. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta  congiuntamente
dai  legali  rappresentanti  delle  organizzazioni   o   associazioni
partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al
procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale. 
  3. In caso di  apparentamento,  le  organizzazioni  o  associazioni
partecipanti  al  raggruppamento,  presentano,  contestualmente  alla
dichiarazione di  cui  al  comma  1,  gli  allegati  A  e  B  di  cui
all'articolo 2 ovvero gli allegati  C  e  D  di  cui  all'articolo  3
dichiarando,  a  norma  dell'articolo  12   della   legge,   i   dati
disgiuntamente, a pena di irricevibilita'. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 12 della citata legge  n.  580
          del 1993, vedere nelle note alle premesse.